Page 173 - Rassegna 2023-1
P. 173

DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI




                    Non è dubitabile che, nel raggio di intervento della tutela della salute, indi-
               viduale o collettiva, sia preferibile prevenire piuttosto che punire, dato che la
               «“virtualità espansiva” del pericolo nei confronti di un novero indefinito di pos-
               sibili vittime... pone invero l’esigenza di governare “già a monte” il potenziale
               eziologico di attività non circoscrivibili nella loro “specifica” direzione verso esiti
               offensivi puntualmente predeterminati» . La scelta di non punire, così, non solo
                                                     (8)
               serve ad incentivare la dismissione dei presidi di controllo dei fattori di rischio,
               di cui ciascun operatore alimentare deve farsi carico con l’allestimento di modelli
               e procedure, quanto mina la credibilità dell’intero sistema di controllo.
                    E la circostanza che l’uso di meccanismi di degradazione dell’illecito capaci
               di determinare l’esclusione del processo penale possa non risultare proporzionato
               al disvalore delle condotte è provata, ancora, dalla larga adesione delle decisioni
               del giudice di legittimità all’orientamento che esclude la non punibilità per speciale
               tenuità del fatto. Il recupero di una serie di precedenti formatisi, in sede di esame
               di legittimità, sull’art. 131-bis c.p., nel campo considerato della produzione e del
               commercio di alimenti, consente di mettere in risalto la prevalenza della salute
               rispetto all’insorgere di rischi e si ha ragione di ritenere che anche alla prescrizione
               estintiva delle contravvenzioni possa reagire la consapevolezza del disvalore del
               fatto commesso e l’insufficienza del calcolo della reintegrazione economica.
                    Si attende, in proposito, la redazione di appositi protocolli operativi, da
               parte delle procure, per comprendere le prerogative d’intervento in sintonia con
               le  aspettative  della  comunità  a  comprendere  efficienza  dell’organizzazione  e
               rispetto dei diritti.


               3.  Limiti della prescrizione estintiva
                    Consentire una definizione per estinzione delle contravvenzioni previste
               dalla l. n. 283 cit. introduce, in realtà, un sensibile arretramento nella ricerca di
               una giusta misura del punire, che va al di là della necessaria proporzione sanzio-
               natoria e dell’adeguamento alle circostanze concrete del fatto.
                    Non si intende ricercare una sponda con la diversa valutazione del carat-
               tere spiccatamente offensivo del trattamento penale dell’operatore alimentare
               quanto verificare la rinuncia, da parte dello Stato, alla propria potestà punitiva
               in un ambito in cui è promessa la garanzia della salute nella sua dimensione col-
               lettiva per l’accesso ad un bene essenziale e la fiducia per la qualità della vita di
               ciascuno.

               (8)  Cosi G. De Francesco, Dinamiche del rischio e modelli d’incriminazione nel campo della circolazione di
                    prodotti alimentari, in Riv. dir. agr., 2010, I, 9.

                                                                                        171
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178