Page 173 - Rassegna 2023-1
P. 173
DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI
Non è dubitabile che, nel raggio di intervento della tutela della salute, indi-
viduale o collettiva, sia preferibile prevenire piuttosto che punire, dato che la
«“virtualità espansiva” del pericolo nei confronti di un novero indefinito di pos-
sibili vittime... pone invero l’esigenza di governare “già a monte” il potenziale
eziologico di attività non circoscrivibili nella loro “specifica” direzione verso esiti
offensivi puntualmente predeterminati» . La scelta di non punire, così, non solo
(8)
serve ad incentivare la dismissione dei presidi di controllo dei fattori di rischio,
di cui ciascun operatore alimentare deve farsi carico con l’allestimento di modelli
e procedure, quanto mina la credibilità dell’intero sistema di controllo.
E la circostanza che l’uso di meccanismi di degradazione dell’illecito capaci
di determinare l’esclusione del processo penale possa non risultare proporzionato
al disvalore delle condotte è provata, ancora, dalla larga adesione delle decisioni
del giudice di legittimità all’orientamento che esclude la non punibilità per speciale
tenuità del fatto. Il recupero di una serie di precedenti formatisi, in sede di esame
di legittimità, sull’art. 131-bis c.p., nel campo considerato della produzione e del
commercio di alimenti, consente di mettere in risalto la prevalenza della salute
rispetto all’insorgere di rischi e si ha ragione di ritenere che anche alla prescrizione
estintiva delle contravvenzioni possa reagire la consapevolezza del disvalore del
fatto commesso e l’insufficienza del calcolo della reintegrazione economica.
Si attende, in proposito, la redazione di appositi protocolli operativi, da
parte delle procure, per comprendere le prerogative d’intervento in sintonia con
le aspettative della comunità a comprendere efficienza dell’organizzazione e
rispetto dei diritti.
3. Limiti della prescrizione estintiva
Consentire una definizione per estinzione delle contravvenzioni previste
dalla l. n. 283 cit. introduce, in realtà, un sensibile arretramento nella ricerca di
una giusta misura del punire, che va al di là della necessaria proporzione sanzio-
natoria e dell’adeguamento alle circostanze concrete del fatto.
Non si intende ricercare una sponda con la diversa valutazione del carat-
tere spiccatamente offensivo del trattamento penale dell’operatore alimentare
quanto verificare la rinuncia, da parte dello Stato, alla propria potestà punitiva
in un ambito in cui è promessa la garanzia della salute nella sua dimensione col-
lettiva per l’accesso ad un bene essenziale e la fiducia per la qualità della vita di
ciascuno.
(8) Cosi G. De Francesco, Dinamiche del rischio e modelli d’incriminazione nel campo della circolazione di
prodotti alimentari, in Riv. dir. agr., 2010, I, 9.
171