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AGRO ECO AMBIENTE
È pur vero che si debba aver riguardo ad una fattispecie collaudata, tradu-
cibile in un meccanismo sospensivo del procedimento penale, a partire dalla
iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., fino al giorno
in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell’avvenuta (o meno) ripa-
razione e del pagamento di una somma di denaro stabilita in una frazione del
massimo dell’ammenda corrispondente all’illecito commesso, fatta salva, nel-
l’impossibilità di provvedere, l’alternativa di poter svolgere lavoro di pubblica
utilità .
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Restano, però, sul tappeto alcuni dubbi. Ad esempio: se si sanziona una
condotta con larga anticipazione in relazione alle sostanze alimentari in cattivo
stato di conservazione ex art. 5 lett. b) l. n. 283 cit., in che modo va posto rime-
dio alla possibilità di conseguente degenerazione di un prodotto in grado di
costituire un pericolo per la salute?
Ri-adattare le modalità di detenzione comporta la eliminazione del rischio
per ipotesi che possano ripetersi, ma rimane la condizione di pericolosità, tanto
per eventuali pregiudizi a distanza derivanti dalla precedente assunzione, quanto
per l’incertezza che discende dalla immissione in commercio a cui sia esposto
anche un singolo consumatore.
L’osservazione che il transito da un meccanismo punitivo reattivo ad un
altro reattivo-premiale sia già avvenuto in altri ambiti, applicandosi le disposizioni
sulla prescrizione ed estinzione del reato in materia di igiene, salute e sicurezza
del lavoro o in materia di tutela ambientale, non vale, per tanto, a legittimare la
pervasività di un indirizzo di costante espansione verso la non punibilità segnato
dalla rottura della sequenza reato-pena.
Come è noto, in materia di lavoro e legislazione sociale è intervenuto il
d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di pre-
videnza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
disponendo, all’art. 15, l’estensione della procedura «anche nelle ipotesi in cui la
fattispecie è a condotta esaurita». Ma, a parte l’orientamento formatosi in giu-
risprudenza sulle finalità della prescrizione consistente nel consentire, in via
generale, l’estinzione del reato anche nel caso in cui non vi siano regolarizza-
zioni da effettuare, in quanto il reato è istantaneo o la regolarizzazione è già
avvenuta spontaneamente , si palesa l’illogicità di una simile ricostruzione per
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gran parte delle contravvenzioni in ambito agro-alimentare.
(6) Sul punto v. amplius, F. Mazzacuva, La giustizia penale inter pares: logiche di scambio e percorsi di
incontro. Uno studio a partire dalla “riforma Cartabia”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, n. 2, 673.
(7) Cfr. Cass. Pen., 26 agosto 2019, n. 36405, in Dir. e giust., con osservazioni di P. Della Noce,
La procedura di estinzione del reato in materia ambientale: chiarimenti da parte della Suprema Corte.
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