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AGRO ECO AMBIENTE




                  È pur vero che si debba aver riguardo ad una fattispecie collaudata, tradu-
             cibile in un meccanismo sospensivo del procedimento penale, a partire dalla
             iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., fino al giorno
             in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell’avvenuta (o meno) ripa-
             razione e del pagamento di una somma di denaro stabilita in una frazione del
             massimo dell’ammenda corrispondente all’illecito commesso, fatta salva, nel-
             l’impossibilità di provvedere, l’alternativa di poter svolgere lavoro di pubblica
             utilità .
                  (6)
                  Restano, però, sul tappeto alcuni dubbi. Ad esempio: se si sanziona una
             condotta con larga anticipazione in relazione alle sostanze alimentari in cattivo
             stato di conservazione ex art. 5 lett. b) l. n. 283 cit., in che modo va posto rime-
             dio alla possibilità di conseguente degenerazione di un prodotto in grado di
             costituire un pericolo per la salute?
                  Ri-adattare le modalità di detenzione comporta la eliminazione del rischio
             per ipotesi che possano ripetersi, ma rimane la condizione di pericolosità, tanto
             per eventuali pregiudizi a distanza derivanti dalla precedente assunzione, quanto
             per l’incertezza che discende dalla immissione in commercio a cui sia esposto
             anche un singolo consumatore.
                  L’osservazione che il transito da un meccanismo punitivo reattivo ad un
             altro reattivo-premiale sia già avvenuto in altri ambiti, applicandosi le disposizioni
             sulla prescrizione ed estinzione del reato in materia di igiene, salute e sicurezza
             del lavoro o in materia di tutela ambientale, non vale, per tanto, a legittimare la
             pervasività di un indirizzo di costante espansione verso la non punibilità segnato
             dalla rottura della sequenza reato-pena.
                  Come è noto, in materia di lavoro e legislazione sociale è intervenuto il
             d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di pre-
             videnza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
             disponendo, all’art. 15, l’estensione della procedura «anche nelle ipotesi in cui la
             fattispecie è a condotta esaurita». Ma, a parte l’orientamento formatosi in giu-
             risprudenza sulle finalità della prescrizione consistente nel consentire, in via
             generale, l’estinzione del reato anche nel caso in cui non vi siano regolarizza-
             zioni da effettuare, in quanto il reato è istantaneo o la regolarizzazione è già
             avvenuta spontaneamente , si palesa l’illogicità di una simile ricostruzione per
                                      (7)
             gran parte delle contravvenzioni in ambito agro-alimentare.

             (6)  Sul punto v. amplius, F. Mazzacuva, La giustizia penale inter pares: logiche di scambio e percorsi di
                  incontro. Uno studio a partire dalla “riforma Cartabia”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, n. 2, 673.
             (7)  Cfr. Cass. Pen., 26 agosto 2019, n. 36405, in Dir. e giust., con osservazioni di P. Della Noce,
                  La procedura di estinzione del reato in materia ambientale: chiarimenti da parte della Suprema Corte.

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