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DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI




               di prendere coscienza del disvalore sociale della propria condotta e rinsaldare
               un senso di sicurezza collettiva  anche perché la peculiare discussione aperta
                                              (10)
               dall’iniziale inserimento dell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni
               sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre
               1999, n. 468 esclude di attribuire rilevanza alle identiche condizioni di proce-
               dibilità riconducibili al dialogo tra le parti e l’eventuale persona offesa, da un
               lato, e alla riparazione del danno e alla rimozione delle conseguenze, dall’altro
               lato. E, sopra tutto, perché la declaratoria di estinzione del reato può essere
               pronunciata dal giudice di pace «solo se ritiene le attività risarcitorie e ripara-
               torie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di pre-
               venzione», in modo da tener conto «del contesto nel quale si inseriscono le
               condotte criminose, del grado di colpa, del significato di concreto ravvedimen-
               to, dell’offerta effettiva, dell’efficacia preventiva e dell’attività riparatoria posta
               in essere» .
                         (11)
                    Sotto questo profilo, nell’organizzazione di un’impresa alimentare l’obiet-
               tivo della sicurezza viene perseguita attraverso procedure altamente formalizza-
               te, ma non meno capaci di esprimere un’attitudine motivazionale, facendo leva
               sull’iniziativa dell’operatore di mappatura dei rischi e di predisposizione di mec-
               canismi di corretta applicazione al fine della riduzione o eliminazione e, quando
               non ci sia prova del loro aggiramento almeno in termini colposi, l’inosservanza
               delle singole cautele rimane confinata sul piano amministrativo della rilevanza
               di un errore.
                    La  violazione  di  regolamenti,  linee  guida,  standards,  ha,  dunque,  la  sua
               genesi ex ante quando l’operatore, che sia a conoscenza delle regole in materia
               di igiene, sicurezza e tracciabilità, deve mettere a punto i richiesti accorgimenti
               tecnico-organizzativi. Ed è facile supporre in anticipo, quale conseguenza della
               violazione cautelare, la successiva concretizzazione del danno o del pericolo.
                    Dopo aver scardinato condizioni e strumenti cautelativi dello specifico
               rischio da contenere, elusa la mappatura di punti di criticità, aggirato i doveri di
               diligenza, il ricorso a condotte fraudolente merita, perciò, una reazione per gli
               scopi di utilità assegnati alla norma penale come ultima ratio, conservando il più
               grave discredito di un avvertimento credibile da applicare nei confronti di chiun-
               que .
                   (12)
               (10)  Cfr. G.P. Demuro, L’estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative, in Riv.
                    it. dir. proc. pen., 2019, 437. V. ancora, M. Donini, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema
                    penale vigente, in Studi in onore di Franco Coppi, vol. II, Napoli, 2011, 889.
               (11)  Cfr. Cass. Pen., Sez. Quarta, 9 dicembre 2003, n. 11522, in www.dejure.it.
               (12)  Sul punto, v. G. Cocco, Appunti per una giustificazione liberale della pena, in Dir. pen. contemp.,
                    2020, I, 5.

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