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AGRO ECO AMBIENTE
La forma tecnica dell’impostazione seguita dal legislatore della riforma si
riduce, in realtà, in una delegittimazione del rimprovero penale e del giudizio di
speciale disvalore del fatto incriminato : profili di un programma di conteni-
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mento della sfera contravvenzionale del tutto legittima, se si fosse introdotta
una più organica e completa riforma della classe dei pertinenti delitti.
Si attende l’obiezione che anche nel testo predisposto dalla cosiddetta
Commissione Caselli per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei
reati in materia agroalimentare sia contenuta un’analoga disposizione, ma
(16)
oltre a limitare la prescrizione alle contravvenzioni che - in termini di struttura
logica - «non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla
salute pubblica ed alla sicurezza alimentare, e la cui realizzazione dipende da
rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comun-
que di lavoro, che possono essere neutralizzati o rimossi» , è prevista una chiara
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scansione di crescente offensività tra il (nuovo) art. 5 della l. n. 283 ed il riformato art.
440 c.p. riguardante alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti
per il consumo umano, in ragione della possibilità concreta che più di una per-
sona soffra un evento perturbatore della salute.
Le preoccupazioni sollevate non si risolvono nel disegno di agitare il pena-
le come strumento di potere, insistendo in una ricerca di più affidabili criteri di
misurazione della sanzione, ma si limitano a mostrare, nell’antagonismo di una
responsabilità colpevole, il limite di ridurre o rimuovere la misura del rimpro-
vero .
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Ad esempio: in presenza di elementi normativi nella descrizione della fat-
tispecie punitiva tramite il rinvio espresso a varie fonti - all’art. 5 della l. n. 283
cit., la lett. e) prevede il divieto di aggiungere additivi chimici non autorizzati
con decreto ministeriale o senza l’osservanza delle norme previste per il relativo
impiego - o, ancora, con riguardo alla determinazione di liste positive o di limiti
(15) In generale, v. M. Romano, Meritevolezza di pena, “Bisogno di pena” e teoria del reato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1994, 45.
(16) Il rinvio è all’art. 39 dello Schema di disegno di legge concluso il 14 ottobre 2015 recante
“Nuove norme in materia di reati agroalimentari” ma v. in generale, per i lavori della
Commissione, il mio Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, Bari, 2015 dove, in
appendice, sono presentati linee guida e articolato.
(17) Il rinvio, anche per l’accurata bibliografia, è a M. Donini, Sicurezza alimentare e salute pubblica
nei progetti di riforma, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero,
M. Pelissero, Illeciti punitivi in materia agroalimentare, a cura di A. Gargani, cit., 451.
(18) In argomento cfr. D. Pulitanò, Responsabilità, osservanza, castigo, in Sistema penale 9 giugno
2021 e la critica mossa alla ristrutturazione del sistema della pena da M. Donini, Responsabilità e
pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 1699.
V. anche G. Fiandaca, Nota su punizione, riparazione e scienza penalistica, in Sistema penale, 28
novembre 2020.
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