Page 178 - Rassegna 2023-1
P. 178

AGRO ECO AMBIENTE




                  La forma tecnica dell’impostazione seguita dal legislatore della riforma si
             riduce, in realtà, in una delegittimazione del rimprovero penale e del giudizio di
             speciale disvalore del fatto incriminato : profili di un programma di conteni-
                                                  (15)
             mento della sfera contravvenzionale del tutto legittima, se si fosse introdotta
             una più organica e completa riforma della classe dei pertinenti delitti.
                  Si  attende  l’obiezione  che  anche  nel  testo  predisposto  dalla  cosiddetta
             Commissione Caselli per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei
             reati  in  materia  agroalimentare  sia  contenuta  un’analoga  disposizione,  ma
                                           (16)
             oltre a limitare la prescrizione alle contravvenzioni che - in termini di struttura
             logica - «non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla
             salute pubblica ed alla sicurezza alimentare, e la cui realizzazione dipende da
             rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comun-
             que di lavoro, che possono essere neutralizzati o rimossi» , è prevista una chiara
                                                                   (17)
             scansione di crescente offensività tra il (nuovo) art. 5 della l. n. 283 ed il riformato art.
             440 c.p. riguardante alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti
             per il consumo umano, in ragione della possibilità concreta che più di una per-
             sona soffra un evento perturbatore della salute.
                  Le preoccupazioni sollevate non si risolvono nel disegno di agitare il pena-
             le come strumento di potere, insistendo in una ricerca di più affidabili criteri di
             misurazione della sanzione, ma si limitano a mostrare, nell’antagonismo di una
             responsabilità colpevole, il limite di ridurre o rimuovere la misura del rimpro-
             vero .
                 (18)
                  Ad esempio: in presenza di elementi normativi nella descrizione della fat-
             tispecie punitiva tramite il rinvio espresso a varie fonti - all’art. 5 della l. n. 283
             cit., la lett. e) prevede il divieto di aggiungere additivi chimici non autorizzati
             con decreto ministeriale o senza l’osservanza delle norme previste per il relativo
             impiego - o, ancora, con riguardo alla determinazione di liste positive o di limiti

             (15)  In generale, v. M. Romano, Meritevolezza di pena, “Bisogno di pena” e teoria del reato, in Riv. it. dir.
                  proc. pen., 1994, 45.
             (16)  Il rinvio è all’art. 39 dello Schema di disegno di legge concluso il 14 ottobre 2015 recante
                  “Nuove  norme  in  materia  di  reati  agroalimentari”  ma  v.  in  generale,  per  i  lavori  della
                  Commissione, il mio Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, Bari, 2015 dove, in
                  appendice, sono presentati linee guida e articolato.
             (17)  Il rinvio, anche per l’accurata bibliografia, è a M. Donini, Sicurezza alimentare e salute pubblica
                  nei progetti di riforma, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero,
                  M. Pelissero, Illeciti punitivi in materia agroalimentare, a cura di A. Gargani, cit., 451.
             (18)  In argomento cfr. D. Pulitanò, Responsabilità, osservanza, castigo, in Sistema penale 9 giugno
                  2021 e la critica mossa alla ristrutturazione del sistema della pena da M. Donini, Responsabilità e
                  pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 1699.
                  V. anche G. Fiandaca, Nota su punizione, riparazione e scienza penalistica, in Sistema penale, 28
                  novembre 2020.

             176
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183