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DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI




                    In quanto si abbia riguardo a fattispecie qualificate dalla dimensione col-
               lettiva del bene protetto va da sé, quindi, che l’alternativa misura del risarcimen-
               to senza alcuna proporzione con il grado di colpevolezza dell’operatore e da
               corrispondere in una quota simbolica all’erario non serva affatto a riparare la
               lesione di interessi privi di un equivalente monetario, tradendo l’intento di una
               vera e propria depenalizzazione di fatto.
                    Come si può immaginare che la serie delle figure punitive a tutela di inte-
               ressi  relativi  all’alimentazione  possa  assolvere  ad  una  funzione  preventiva,
               riducendo la probabilità che siano commessi in futuro atti socialmente dannosi
               o pericolosi, se il quantum del risarcimento prescritto sia inferiore alla cornice
               edittale selezionata per alcune figure di illecito amministrativo? Che in base al
               contegno post-contravvenzionale dell’operatore alimentare debba, allora, appli-
               carsi una premialità intorno alla sanzione lascia più di un dubbio nell’equilibrio
               del sistema rispetto all’ effettiva salvaguardia di interessi costituzionalmente
               tutelati.


               5.  Assetto  dei  reati  in  materia  agro-alimentare  e  sistema  graduato  di
                  tutele
                    Non ostante la formale separazione delle competenze, di cui si fa carico il
               dualismo di fondo delle direttrici di tutela rinvenibile nella tradizionale sistema-
               zione della materia, viene ridisegnato anche l’ambito dei meccanismi di ripara-
               zione, contemplando un rinvio in bianco ad altre ipotesi contravvenzionali desti-
               nate ad intrecciare protezione della salute e degli interessi economici.
                    Non c’è alcun dubbio di trovarsi di fronte - come più volte evidenziato -
               agli effetti indiretti di una oggettiva depenalizzazione che discende dal recupero
               della portata operativa degli illeciti amministrativi disseminati in una pluralità di
               ambiti disciplinari, finora rimasta paralizzata dalla clausola di prevalenza intro-
               dotta dall’art. 9, comma 3, della l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema
               penale.
                    La risposta alle contravvenzioni, nell’impianto della l. n. 283 cit., non risul-
               ta, inoltre, incentrata su uno schema statico in quanto l’interesse alla tutela della
               salute e degli altri beni fondamentali viene perseguito anche con altri mezzi
               forse più efficaci dell’ammenda (e dell’arresto); mentre la non punibilità, che
               segue all’estinzione, produce la rinuncia a ordinare la chiusura temporanea o, in
               casi di recidiva o di maggiore gravità, la chiusura definitiva dello stabilimento o
               dell’esercizio, offrendone anche pubblicità a mezzo di avviso con indicazione
               dei motivi del procedimento.


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