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DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI
In quanto si abbia riguardo a fattispecie qualificate dalla dimensione col-
lettiva del bene protetto va da sé, quindi, che l’alternativa misura del risarcimen-
to senza alcuna proporzione con il grado di colpevolezza dell’operatore e da
corrispondere in una quota simbolica all’erario non serva affatto a riparare la
lesione di interessi privi di un equivalente monetario, tradendo l’intento di una
vera e propria depenalizzazione di fatto.
Come si può immaginare che la serie delle figure punitive a tutela di inte-
ressi relativi all’alimentazione possa assolvere ad una funzione preventiva,
riducendo la probabilità che siano commessi in futuro atti socialmente dannosi
o pericolosi, se il quantum del risarcimento prescritto sia inferiore alla cornice
edittale selezionata per alcune figure di illecito amministrativo? Che in base al
contegno post-contravvenzionale dell’operatore alimentare debba, allora, appli-
carsi una premialità intorno alla sanzione lascia più di un dubbio nell’equilibrio
del sistema rispetto all’ effettiva salvaguardia di interessi costituzionalmente
tutelati.
5. Assetto dei reati in materia agro-alimentare e sistema graduato di
tutele
Non ostante la formale separazione delle competenze, di cui si fa carico il
dualismo di fondo delle direttrici di tutela rinvenibile nella tradizionale sistema-
zione della materia, viene ridisegnato anche l’ambito dei meccanismi di ripara-
zione, contemplando un rinvio in bianco ad altre ipotesi contravvenzionali desti-
nate ad intrecciare protezione della salute e degli interessi economici.
Non c’è alcun dubbio di trovarsi di fronte - come più volte evidenziato -
agli effetti indiretti di una oggettiva depenalizzazione che discende dal recupero
della portata operativa degli illeciti amministrativi disseminati in una pluralità di
ambiti disciplinari, finora rimasta paralizzata dalla clausola di prevalenza intro-
dotta dall’art. 9, comma 3, della l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema
penale.
La risposta alle contravvenzioni, nell’impianto della l. n. 283 cit., non risul-
ta, inoltre, incentrata su uno schema statico in quanto l’interesse alla tutela della
salute e degli altri beni fondamentali viene perseguito anche con altri mezzi
forse più efficaci dell’ammenda (e dell’arresto); mentre la non punibilità, che
segue all’estinzione, produce la rinuncia a ordinare la chiusura temporanea o, in
casi di recidiva o di maggiore gravità, la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell’esercizio, offrendone anche pubblicità a mezzo di avviso con indicazione
dei motivi del procedimento.
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