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AGRO ECO AMBIENTE
Non è argomentabile, diversamente, una prospettiva rivolta alla riparazio-
ne delle conseguenze negative della contravvenzione alimentare, dato che
l’unica condotta realmente efficace - quella preordinata al ritiro o richiamo dei
prodotti privi dei caratteri di sicurezza - sia già ordinata come soluzione tec-
(13)
nica conseguente all’accertamento di un rischio o di un pericolo presunto per
la salute. Si opera, al riguardo ad uno stadio di ulteriore anticipazione della
tutela, identificando un bene strumentale rappresentato dalla sicurezza degli
alimenti.
Così: se il titolo della contravvenzione riguarda l’omissione di obblighi di
rintracciabilità, sembra ragionevole escludere la cessazione del rischio proprio
in conseguenza del deficit dei sistemi e delle procedure richieste al fine di garan-
tire la conoscenza del percorso di un alimento lungo le diverse fasi della produ-
zione, della trasformazione e della commercializzazione. L’operatore era, in
effetti, nelle condizioni di procedere alla raccolta e alla trasmissione di informa-
zioni utili per identificare a monte l’azienda da cui il singolo prodotto provenisse
non che a valle l’azienda alla quale fosse fornito non che attraverso la successiva
registrazione di renderle tempestivamente disponibili in caso di controllo da
parte dell’autorità competente o di allestire, in modo rapido e preciso, il ritiro
del prodotto che interessa.
Per la violazione delle condotte di gestione del rischio, che riguardano la
rintracciabilità, così come l’attivazione delle procedure di ritiro, informandone
l’autorità competente e prestando ad essa la propria collaborazione ovvero il
consumatore circa i motivi dell’attivazione della procedura, il d.lgs. 5 aprile
2006, n. 190, Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE), n.
178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istitui-
sce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel settore della sicu-
rezza alimentare già prevede, del resto, specifiche sanzioni amministrative effetti-
ve, proporzionate e dissuasive. E, in ogni caso, rischio e pericolo (presunto o
astratto), sono nozioni che sulla base dell’esperienza portante dell’applicazione
della generale disciplina in materia , risultano non coincidenti né sovrapponi-
(14)
bili ai fini delle richieste misure riparative.
(13) Un’autorevole dottrina riporta, nella struttura offensiva delle contravvenzioni, la tutela di un
bene-oggetto (sicurezza) rispondente alla tutela del bene-scopo (salute): D. Castronuovo,
Brevi note sull’atteggiamento del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari, in Riv. trim. dir. pen. ec.,
1997, 637; Id., Sicurezza alimentare, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavo-
ro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di M. Donini e D. Castronuovo, Padova,
2007, 21.
(14) Si rinvia per l’ampio approfondimento sul punto a D. Castronuovo, Tecniche di tutela e principio
di precauzione, in Trattato teorico pratico di diritto penale diretto, da F. Palazzo, C.E. Paliero, M.
Pelissero, Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, a cura di A. Gargani, cit., 73.
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