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AGRO ECO AMBIENTE




                  Non è argomentabile, diversamente, una prospettiva rivolta alla riparazio-
             ne  delle  conseguenze  negative  della  contravvenzione  alimentare,  dato  che
             l’unica condotta realmente efficace - quella preordinata al ritiro o richiamo dei
             prodotti privi dei caratteri di sicurezza  - sia già ordinata come soluzione tec-
                                                  (13)
             nica conseguente all’accertamento di un rischio o di un pericolo presunto per
             la salute. Si opera, al riguardo ad uno stadio di ulteriore anticipazione della
             tutela, identificando un bene strumentale rappresentato dalla sicurezza degli
             alimenti.
                  Così: se il titolo della contravvenzione riguarda l’omissione di obblighi di
             rintracciabilità, sembra ragionevole escludere la cessazione del rischio proprio
             in conseguenza del deficit dei sistemi e delle procedure richieste al fine di garan-
             tire la conoscenza del percorso di un alimento lungo le diverse fasi della produ-
             zione,  della  trasformazione  e  della  commercializzazione.  L’operatore  era,  in
             effetti, nelle condizioni di procedere alla raccolta e alla trasmissione di informa-
             zioni utili per identificare a monte l’azienda da cui il singolo prodotto provenisse
             non che a valle l’azienda alla quale fosse fornito non che attraverso la successiva
             registrazione di renderle tempestivamente disponibili in caso di controllo da
             parte dell’autorità competente o di allestire, in modo rapido e preciso, il ritiro
             del prodotto che interessa.
                  Per la violazione delle condotte di gestione del rischio, che riguardano la
             rintracciabilità, così come l’attivazione delle procedure di ritiro, informandone
             l’autorità competente e prestando ad essa la propria collaborazione ovvero il
             consumatore  circa  i  motivi  dell’attivazione  della  procedura,  il  d.lgs.  5  aprile
             2006,  n.  190,  Disciplina  sanzionatoria  per  le  violazioni  del  regolamento  (CE),  n.
             178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istitui-
             sce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel settore della sicu-
             rezza alimentare già prevede, del resto, specifiche sanzioni amministrative effetti-
             ve, proporzionate e dissuasive. E, in ogni caso, rischio e pericolo (presunto o
             astratto), sono nozioni che sulla base dell’esperienza portante dell’applicazione
             della generale disciplina in materia , risultano non coincidenti né sovrapponi-
                                              (14)
             bili ai fini delle richieste misure riparative.

             (13)  Un’autorevole dottrina riporta, nella struttura offensiva delle contravvenzioni, la tutela di un
                  bene-oggetto  (sicurezza)  rispondente  alla  tutela  del  bene-scopo  (salute):  D.  Castronuovo,
                  Brevi note sull’atteggiamento del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari, in Riv. trim. dir. pen. ec.,
                  1997, 637; Id., Sicurezza alimentare, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavo-
                  ro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di M. Donini e D. Castronuovo, Padova,
                  2007, 21.
             (14)  Si rinvia per l’ampio approfondimento sul punto a D. Castronuovo, Tecniche di tutela e principio
                  di precauzione, in Trattato teorico pratico di diritto penale diretto, da F. Palazzo, C.E. Paliero, M.
                  Pelissero, Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, a cura di A. Gargani, cit., 73.

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