Page 179 - Rassegna 2023-1
P. 179

DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI




               soglia - soltanto gli additivi o i fitofarmaci autorizzati possono essere impiegati
               ai sensi delle lett. g) e h); mentre le cariche microbiche devono essere contenute
               nei limiti stabiliti secondo la lett. c) - c’è da chiedersi quale sia l’efficienza cau-
               sale  del  comportamento  successivo  all’accertamento  della  contravvenzione
               nella direzione delle conseguenze offensive.
                    Per questo, dopo aver raggruppato e sostituito i vigenti artt. 440, 442 e
               444 c.p. e progettato una fattispecie unitaria di evento di pericolo concreto che
               assolve la condotta già prevista dal più volte citato art. 5, l. n. 283, per essere gli
               alimenti  già  commercializzati  o  distribuiti  per  il  consumo,  la  citata
               Commissione di riforma ha proposto la sanzione dell’omesso ritiro di alimenti
               pericolosi, nell’impianto del Codice (art. 442) una volta che l’operatore sia venu-
               to a conoscenza «della situazione di pericolosità connessa al consumo dell’ali-
               mento  senza  intervenire  a  neutralizzarla  secondo  le  indicazioni  fornite  dalla
               norma medesima» .
                                 (19)





































               (19)  Si legga la presentazione dell’articolato in appendice al mio Appunti per una riforma dei reati in
                    materia agroalimentare, cit., 106.

                                                                                        177
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184