Page 179 - Rassegna 2023-1
P. 179
DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI
soglia - soltanto gli additivi o i fitofarmaci autorizzati possono essere impiegati
ai sensi delle lett. g) e h); mentre le cariche microbiche devono essere contenute
nei limiti stabiliti secondo la lett. c) - c’è da chiedersi quale sia l’efficienza cau-
sale del comportamento successivo all’accertamento della contravvenzione
nella direzione delle conseguenze offensive.
Per questo, dopo aver raggruppato e sostituito i vigenti artt. 440, 442 e
444 c.p. e progettato una fattispecie unitaria di evento di pericolo concreto che
assolve la condotta già prevista dal più volte citato art. 5, l. n. 283, per essere gli
alimenti già commercializzati o distribuiti per il consumo, la citata
Commissione di riforma ha proposto la sanzione dell’omesso ritiro di alimenti
pericolosi, nell’impianto del Codice (art. 442) una volta che l’operatore sia venu-
to a conoscenza «della situazione di pericolosità connessa al consumo dell’ali-
mento senza intervenire a neutralizzarla secondo le indicazioni fornite dalla
norma medesima» .
(19)
(19) Si legga la presentazione dell’articolato in appendice al mio Appunti per una riforma dei reati in
materia agroalimentare, cit., 106.
177