Page 171 - Rassegna 2023-1
P. 171

DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI




                    L’accennata rivendicazione, che maschera la reale aspettativa di allestire la
               più ampia deflazione processuale, non riesce, tuttavia, a nascondere una marcata
               contraddizione nella scelta operata rispetto alle esigenze del controllo, attraverso
               un obiettivo bilanciamento tra valori di riferimento e ragioni di opportunità: «la
               rinuncia ad una punizione necessaria alla tutela della società non può che essere
               l’ultima ratio nel perseguimento dell’efficienza (specularmente a quanto avviene
               per l’incriminazione, che costituisce l’ultima ratio per la tutela dei beni)» .
                                                                                   (4)
                    Assicurare all’operatore alimentare, che sia incorso in una violazione penal-
               mente rilevante, la possibilità di adottare determinati comportamenti al compi-
               mento dei quali sia collegata l’estinzione del reato contravvenzionale, determina
               un’imbarazzante rimozione di responsabilità derivanti sia da condotte fraudolente
               che da inosservanze colpose, nell’organizzazione delle fasi di filiera in cui trovano
               innesco i rischi alimentari, tali da minimizzare il disvalore dei fatti commessi.


               2.  Intorno all’articolo 5 della l. n. 283 del 1962: tentativi di abrogazione e
                  inadeguatezza di rimedi premiali
                    Del resto, è ancora recente l’eco dell’intervento tentato con la sottrazione
               al sistema penale della stessa previsione dell’art. 5 della fondamentale l. 30 aprile
               1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262, del testo unico delle leggi
               sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della pro-
               duzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e l’affidamento della pre-
               valente risposta sanzionatoria alla serie degli illeciti amministrativi punibili solo
               con sanzioni pecuniarie . Si ha, cioè, ragione di dubitare dell’opportunità della
                                      (5)
               estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e
               vendita di alimenti e bevande, se è vero che il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, Misure
               urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare sia intervenuto
               per rimuovere l’accennato esito di deprecabile rinuncia ad utilizzare il nucleo di
               precetti contenuti nella precitata disposizione: «al fine di evitare che rilevanti
               settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande
               restino  privi  di  tutela  sanzionatoria  penale  e  amministrativa  con  pregiudizio
               della salute dei consumatori».
               (4)  Così  F.  Palazzo,  La  non-punibilità:  una  buona  carta  da  giocare  oculatamente,  in  Sistema  Penale,
                    Opinioni, 19 dicembre 2019.
               (5)  La proposta abrogata era contenuta nel d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, Disposizioni per l’ade-
                    guamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/625  ai
                    sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d), ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, originaria-
                    mente destinato ad entrare in vigore il 25 marzo (su cui v. A. Natalini, Colpo di spugna sui reati
                    alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2021) ma
                    i cui effetti sono stati sospesi dall’entrata in vigore di un decreto legge.

                                                                                        169
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176