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DALL’ABROGAZIONE ALL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI
L’accennata rivendicazione, che maschera la reale aspettativa di allestire la
più ampia deflazione processuale, non riesce, tuttavia, a nascondere una marcata
contraddizione nella scelta operata rispetto alle esigenze del controllo, attraverso
un obiettivo bilanciamento tra valori di riferimento e ragioni di opportunità: «la
rinuncia ad una punizione necessaria alla tutela della società non può che essere
l’ultima ratio nel perseguimento dell’efficienza (specularmente a quanto avviene
per l’incriminazione, che costituisce l’ultima ratio per la tutela dei beni)» .
(4)
Assicurare all’operatore alimentare, che sia incorso in una violazione penal-
mente rilevante, la possibilità di adottare determinati comportamenti al compi-
mento dei quali sia collegata l’estinzione del reato contravvenzionale, determina
un’imbarazzante rimozione di responsabilità derivanti sia da condotte fraudolente
che da inosservanze colpose, nell’organizzazione delle fasi di filiera in cui trovano
innesco i rischi alimentari, tali da minimizzare il disvalore dei fatti commessi.
2. Intorno all’articolo 5 della l. n. 283 del 1962: tentativi di abrogazione e
inadeguatezza di rimedi premiali
Del resto, è ancora recente l’eco dell’intervento tentato con la sottrazione
al sistema penale della stessa previsione dell’art. 5 della fondamentale l. 30 aprile
1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262, del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della pro-
duzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e l’affidamento della pre-
valente risposta sanzionatoria alla serie degli illeciti amministrativi punibili solo
con sanzioni pecuniarie . Si ha, cioè, ragione di dubitare dell’opportunità della
(5)
estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e
vendita di alimenti e bevande, se è vero che il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, Misure
urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare sia intervenuto
per rimuovere l’accennato esito di deprecabile rinuncia ad utilizzare il nucleo di
precetti contenuti nella precitata disposizione: «al fine di evitare che rilevanti
settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande
restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio
della salute dei consumatori».
(4) Così F. Palazzo, La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente, in Sistema Penale,
Opinioni, 19 dicembre 2019.
(5) La proposta abrogata era contenuta nel d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, Disposizioni per l’ade-
guamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai
sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d), ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, originaria-
mente destinato ad entrare in vigore il 25 marzo (su cui v. A. Natalini, Colpo di spugna sui reati
alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2021) ma
i cui effetti sono stati sospesi dall’entrata in vigore di un decreto legge.
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