Page 170 - Rassegna 2023-1
P. 170

AGRO ECO AMBIENTE




             SOMMARIO: 1. Riforma penale e revisione del quadro sanzionatorio in materia agro-ali-
                       mentare. - 2. Intorno all’articolo 5 della l. n. 283 del 1962: tentativi di abroga-
                       zione e inadeguatezza di rimedi premiali. - 3. Limiti della prescrizione estintiva.
                       -  4.  Sanzione  amministrativa  e  non  conformità  nella  gestione  di  alimenti  a
                       rischio. - 5. Assetto dei reati in materia agro-alimentare e sistema graduato di
                       tutele.


             1.  Riforma penale e revisione del quadro sanzionatorio in materia agro-
               alimentare
                  In coerenza con l’obiettivo di complessivo alleggerimento del sistema di
             giustizia penale, affaticato da lunghi tempi processuali e indebolito da inconve-
             nienti nei meccanismi di funzionamento, anche la disciplina sanzionatoria in
             materia alimentare sollecita una adeguata revisione in base alle caratteristiche
             criminologiche degli illeciti punitivi.
                  Di un intervento di soppiatto - come mostra la stessa collocazione a margine
             e non scopertamente individuabile - si è fatto, ora, carico il d.lgs. 10 ottobre
             2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo
             per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per
             la celere definizione dei procedimenti giudiziari che ha raccolto le sollecitazioni conte-
             nute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avendo consapevolezza del dato
             incontroverso  della  irragionevole  durata  e  ponendo  al  centro  dell’intervento
             «l’obiettivo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza, effettività
             e competitività per il sano sviluppo dell’economia e per il corretto funziona-
             mento del mercato» .
                                (1)
                  Una riparazione è sempre possibile - si è osservato più in generale  - e il
                                                                                  (2)
             discorso si presta ad una declinazione utilitaristica della premialità a favore dello
             stesso operatore alimentare che si attivi in una condotta successiva alla commis-
             sione di un fatto illecito di tipo contravvenzionale.
                  La  neutralizzazione  della  risposta  punitiva  intende  favorire  «un  nuovo
             volto della giustizia penale, meno autoritario e più attento al dialogo tra lo
             Stato e il reo, più laico perché più slegato dall’idea retributiva, e perciò più sen-
             sibile  alle  ragioni  della  prevenzione  speciale  e  alla  diversificazione  delle
             pene» .
                  (3)
             (1)  Sono parole di G. Canzio, Dire il diritto nel XXI secolo, Milano, 2022, 641.
             (2)  Cfr. M. Donini, Compliance, negoziabilità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato
                  oltre la restorative justice, in Studi in onore di Emilio Dolcini, vol. II, a cura di C.E. Paliero, F.
                  Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, Milano, 2018, 579.
             (3)  Così M. Donini, Un nuovo Medioevo penale? «Vecchio» e «nuovo» nell’espansione del diritto penale eco-
                  nomico, in Cass. Pen., 2003, 1813. V. anche L. Eusebi, La pena tra necessità di strategie preventive e
                  nuovi modelli di risposta al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, n. 3, 823.

             168
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175