Page 170 - Rassegna 2023-1
P. 170
AGRO ECO AMBIENTE
SOMMARIO: 1. Riforma penale e revisione del quadro sanzionatorio in materia agro-ali-
mentare. - 2. Intorno all’articolo 5 della l. n. 283 del 1962: tentativi di abroga-
zione e inadeguatezza di rimedi premiali. - 3. Limiti della prescrizione estintiva.
- 4. Sanzione amministrativa e non conformità nella gestione di alimenti a
rischio. - 5. Assetto dei reati in materia agro-alimentare e sistema graduato di
tutele.
1. Riforma penale e revisione del quadro sanzionatorio in materia agro-
alimentare
In coerenza con l’obiettivo di complessivo alleggerimento del sistema di
giustizia penale, affaticato da lunghi tempi processuali e indebolito da inconve-
nienti nei meccanismi di funzionamento, anche la disciplina sanzionatoria in
materia alimentare sollecita una adeguata revisione in base alle caratteristiche
criminologiche degli illeciti punitivi.
Di un intervento di soppiatto - come mostra la stessa collocazione a margine
e non scopertamente individuabile - si è fatto, ora, carico il d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo
per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per
la celere definizione dei procedimenti giudiziari che ha raccolto le sollecitazioni conte-
nute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avendo consapevolezza del dato
incontroverso della irragionevole durata e ponendo al centro dell’intervento
«l’obiettivo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza, effettività
e competitività per il sano sviluppo dell’economia e per il corretto funziona-
mento del mercato» .
(1)
Una riparazione è sempre possibile - si è osservato più in generale - e il
(2)
discorso si presta ad una declinazione utilitaristica della premialità a favore dello
stesso operatore alimentare che si attivi in una condotta successiva alla commis-
sione di un fatto illecito di tipo contravvenzionale.
La neutralizzazione della risposta punitiva intende favorire «un nuovo
volto della giustizia penale, meno autoritario e più attento al dialogo tra lo
Stato e il reo, più laico perché più slegato dall’idea retributiva, e perciò più sen-
sibile alle ragioni della prevenzione speciale e alla diversificazione delle
pene» .
(3)
(1) Sono parole di G. Canzio, Dire il diritto nel XXI secolo, Milano, 2022, 641.
(2) Cfr. M. Donini, Compliance, negoziabilità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato
oltre la restorative justice, in Studi in onore di Emilio Dolcini, vol. II, a cura di C.E. Paliero, F.
Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, Milano, 2018, 579.
(3) Così M. Donini, Un nuovo Medioevo penale? «Vecchio» e «nuovo» nell’espansione del diritto penale eco-
nomico, in Cass. Pen., 2003, 1813. V. anche L. Eusebi, La pena tra necessità di strategie preventive e
nuovi modelli di risposta al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, n. 3, 823.
168