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DOTTRINA




             con gli adattamenti necessari, nei limiti della compatibilità, escluse le deroghe
             espresse, per tutti i reati.
                  Tuttavia, la riforma Cartabia, alla luce della necessità di decongestionare il
             carico giudiziario nella misura del venticinque per cento entro il 2026 per ade-
             guare  il  nostro  sistema  giustizia  alle  esigenze  di  funzionalità,  richieste  dal
             PNRR, modella in termini specifici e del tutto peculiari una specifica fascia di
             reati, quella che potremmo definire medio-bassa, dopo cioè la soglia della com-
             petenza del giudice di pace, introducendo un percorso processuale specifico
             che viene tarato attorno ai quattro anni di pena detentiva, senza escludere ecce-
             zioni in una sfera più ampia, ancorché sempre contenuta e comunque specifi-
             cata.
                  Va sottolineato che entrambi i due percorsi esercitano una vis attrattiva per
             le situazioni a loro riconducibili, prospettando al loro interno subprocedimenti.
             Ad esempio, quello di criminalità ha attratto differenziandolo quello della cri-
             minalità economica.
                  Con la riforma Cartabia il panorama si articola ulteriormente con riferi-
             mento alla fascia “centrale” dei reati collocati in modo sistematico tra quello del
             giudice di prossimità e quello strutturato sulla procura distrettuale.

                  3. Perno del sistema è la modifica dell’art. 20-bis c.p. dove vengono inserite
             a fianco alla pena principale le pene sostitutive delle pene detentive brevi. Si
             prevede così che salve le eventuali preclusioni soggettive, in caso di condanna
             alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni, possa essere applicata
             la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva; che in caso di
             condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a tre anni sia applicabile la
             pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in caso di condanna alla reclusione
             o all’arresto non superiori a due anni possa essere applicata la pena pecuniaria
             sostitutiva.
                  È  evidente  come  questo  elemento  “tagli”  orizzontalmente  il  processo,
             inserendosi con i riferiti esiti dentro il rito ordinario nonché in relazione ad
             alcuni riti speciali, come il direttissimo e il giudizio immediato, ma anche come
             attorno a questo dato si strutturino sia nuovi percorsi processuali tendenzial-
             mente a impronta deflattiva (per rispettare i vincoli europei) del tutto inediti ma
             pure  l’accesso  favorito  a  quelli  preesistenti  che  riguardano  anche  la  “fascia”
             superiore: il riferimento è ai preesistenti riti speciali del patteggiamento e del
             rito abbreviato.
                  Si può così far riferimento per determinate materie all’osservanza delle
             prescrizioni da parte degli enti accertatori, che può condurre al pagamento

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