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DOTTRINA
con gli adattamenti necessari, nei limiti della compatibilità, escluse le deroghe
espresse, per tutti i reati.
Tuttavia, la riforma Cartabia, alla luce della necessità di decongestionare il
carico giudiziario nella misura del venticinque per cento entro il 2026 per ade-
guare il nostro sistema giustizia alle esigenze di funzionalità, richieste dal
PNRR, modella in termini specifici e del tutto peculiari una specifica fascia di
reati, quella che potremmo definire medio-bassa, dopo cioè la soglia della com-
petenza del giudice di pace, introducendo un percorso processuale specifico
che viene tarato attorno ai quattro anni di pena detentiva, senza escludere ecce-
zioni in una sfera più ampia, ancorché sempre contenuta e comunque specifi-
cata.
Va sottolineato che entrambi i due percorsi esercitano una vis attrattiva per
le situazioni a loro riconducibili, prospettando al loro interno subprocedimenti.
Ad esempio, quello di criminalità ha attratto differenziandolo quello della cri-
minalità economica.
Con la riforma Cartabia il panorama si articola ulteriormente con riferi-
mento alla fascia “centrale” dei reati collocati in modo sistematico tra quello del
giudice di prossimità e quello strutturato sulla procura distrettuale.
3. Perno del sistema è la modifica dell’art. 20-bis c.p. dove vengono inserite
a fianco alla pena principale le pene sostitutive delle pene detentive brevi. Si
prevede così che salve le eventuali preclusioni soggettive, in caso di condanna
alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni, possa essere applicata
la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva; che in caso di
condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a tre anni sia applicabile la
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in caso di condanna alla reclusione
o all’arresto non superiori a due anni possa essere applicata la pena pecuniaria
sostitutiva.
È evidente come questo elemento “tagli” orizzontalmente il processo,
inserendosi con i riferiti esiti dentro il rito ordinario nonché in relazione ad
alcuni riti speciali, come il direttissimo e il giudizio immediato, ma anche come
attorno a questo dato si strutturino sia nuovi percorsi processuali tendenzial-
mente a impronta deflattiva (per rispettare i vincoli europei) del tutto inediti ma
pure l’accesso favorito a quelli preesistenti che riguardano anche la “fascia”
superiore: il riferimento è ai preesistenti riti speciali del patteggiamento e del
rito abbreviato.
Si può così far riferimento per determinate materie all’osservanza delle
prescrizioni da parte degli enti accertatori, che può condurre al pagamento
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