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DOTTRINA
In tale quadro, considerato che nel mondo imprenditoriale l’entità degli
investimenti finanziari è considerato indice dell’importanza attribuita dai vertici
aziendali allo specifico settore, si ritiene sempre più necessaria una convinta
implementazione in ambito istituzionale di tutte le strutture dedicate all’antin-
fortunistica.
Con grande speranza in tal senso vanno lette la previsione di un Ufficio
Antinfortunistica e Ambiente a livello centrale, alle dirette dipendenze del Capo
di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri e la costituzione organica del ser-
vizio di prevenzione e protezione presso i Comandi Legione dell’organizzazio-
ne territoriale, la costante pubblicazione di circolari e schede di settore sul por-
tale istituzionale “Leonardo” nonché tutte le iniziative formative concluse o in
atto e le avviate progettualità per la denuncia degli infortuni e la redazione del
documento di valutazione dei rischi. Se però si vuole consentire ai datori di
lavoro di esercitare la propria azione di comando con minore preoccupazione
per una materia sempre più trasversale e nella quale in caso di eventi lesivi è
sempre più richiesta una “tracciabilità” delle attività compiute che permetta di
individuare “chi fa che cosa” (o, forse, più correttamente, chi doveva fare che cosa), è
quanto mai opportuno investire ulteriormente sulla “professionalizzazione” di
talune competenze, prevedendo per i comandi che esprimono la figura del
datore di lavoro “organismi di consulenza” effettivamente strutturati per svol-
gere in maniera adeguata il proprio lavoro.
Nella prospettiva di un progressivo dissolvimento dei confini materiali
dei luoghi di lavoro (nella nozione di luogo di lavoro, ai fini dell’applicazione
delle misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita
qualsiasi attività lavorativa indipendentemente dalle finalità della struttura in
cui essa si esplichi ) di rischi lavorativi “nuovi” (è di qualche tempo fa la noti-
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zia della riconducibilità di una malattia professionale all’utilizzo di un telefoni-
no di servizio o, pensando alle recenti progettualità istituzionali, l’eventuale
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rischio da smog o da polveri sottili cui potrebbero essere esposti i militari che svol-
geranno il servizio d’istituto a bordo di biciclette a pedalata assistita) e della
(15) Cassazione penale, sezione Quarta, sentenza n. 44654 del 24 novembre 2022.
(16) App. Torino 13 gennaio 2020, n. 904, in Boll. Adapt., 2020, n. 14. La Corte d’appello di
Torino ha condannato l’INAIL a corrispondere al lavoratore la relativa rendita previdenziale
per malattia professionale a seguito dell’insorgenza di un tumore derivante dall’utilizzo
abnorme (svariate ore al giorno) e per un periodo prolungato (dal 1995 al 2010) del telefono
cellulare per esigenze di servizio. Il giudice ha accertato il nesso di causalità tra l’utilizzo del
telefono cellulare, l’insorgenza della tecnopatia e la causa di lavoro sulla base di un sufficiente
grado di certezza probabilistica. In questo caso, il giudice, in un caso in cui la scienza non è
ancora in grado di fornire risposte condivise, sembrerebbe aver ricostruito il nesso di causa-
lità in termini di “regolarità statistica”.
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