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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA
7. Considerazioni conclusive
La possibilità, prevista dal Legislatore, di disciplinare attività e luoghi della
Difesa con le norme tecniche, lungi dall’essere associata ad un affievolimento di tute-
le per il militare lavoratore e per il lavoratore che opera in ambito militare, deve
essere letta come ammissione che le norme generali non possono attagliarsi a tutti
gli ambiti, ancor più se si tratta di settori cui vengono ricondotti obiettivi istitu-
zionali specifici. Conseguentemente le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, di regola
si applicano anche alle Forze Armate sia in ambito nazionale sia all’estero.
La stessa formulazione del richiamato art. 253 del d.p.r. n. 90/2010 pro-
spetta un confronto tra il comma 1 e il comma 2 quando dice “Le attività lavo-
rative… e che non rientrano in quelle di cui al comma 2” e fa dedurre che l’in-
sieme più grande in termini quantitativi è quello delle attività previste al comma
1 che sono “assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione,
protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell’integrità dell’ambiente”.
Il citato decreto non fornisce indicazioni esaustive circa la gestione delle
mutevoli e varie situazioni riscontrabili in ambito operativo o addestrativo ma
delinea principi e criteri di comportamento che possono consentire ai
Comandanti di ponderare oculatamente tra le diverse opzioni disponibili nelle
situazioni concrete, contemperando il conseguimento dell’obiettivo istituziona-
le con la salvaguardia della salute e sicurezza del personale. L’applicazione rigo-
rosa delle norme tecniche diviene strumento di tutela sia per il personale sia per
ciascun Comandante, quale punto di equilibrio nel necessario bilanciamento tra
interessi .
(14)
Tali norme devono essere esplicite, individuabili in tutte le fasi della piani-
ficazione, organizzazione e condotta delle attività cui si riferiscono, anche per
permettere la concreta partecipazione alla gestione della sicurezza, di tutti i sog-
getti ad ogni livello coinvolti. Ulteriormente, devono essere sorrette imprescin-
dibilmente da motivazioni certe e oggettivamente documentabili delle ragioni
che impediscono l’applicazione della norma generale, nonché dall’evidenza che
le stesse siano atte a conseguire la massima sicurezza del personale nelle speci-
fiche condizioni d’impiego.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve sempre tendere all’os-
servanza della norma generale, salvo, e nei limiti delineati, la possibilità di ricor-
rere quale extrema ratio alle particolari norme di tutela, in quanto tale deroga sia
assolutamente necessaria all’efficace svolgimento dei compiti istituzionali.
(14) Si veda sul punto la direttiva di SEGREDIFESA M_D GSGDNA 0006044, in data 30 gen-
naio 2012 “Responsabilità dei Datori di Lavoro in materia antinfortunistica nell’ambito di
missioni internazionali”.
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