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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
                         RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA




               7.  Considerazioni conclusive
                    La possibilità, prevista dal Legislatore, di disciplinare attività e luoghi della
               Difesa con le norme tecniche, lungi dall’essere associata ad un affievolimento di tute-
               le per il militare lavoratore e per il lavoratore che opera in ambito militare, deve
               essere letta come ammissione che le norme generali non possono attagliarsi a tutti
               gli ambiti, ancor più se si tratta di settori cui vengono ricondotti obiettivi istitu-
               zionali specifici. Conseguentemente le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, di regola
               si applicano anche alle Forze Armate sia in ambito nazionale sia all’estero.
                    La stessa formulazione del richiamato art. 253 del d.p.r. n. 90/2010 pro-
               spetta un confronto tra il comma 1 e il comma 2 quando dice “Le attività lavo-
               rative… e che non rientrano in quelle di cui al comma 2” e fa dedurre che l’in-
               sieme più grande in termini quantitativi è quello delle attività previste al comma
               1 che sono “assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione,
               protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell’integrità dell’ambiente”.
                    Il citato decreto non fornisce indicazioni esaustive circa la gestione delle
               mutevoli e varie situazioni riscontrabili in ambito operativo o addestrativo ma
               delinea  principi  e  criteri  di  comportamento  che  possono  consentire  ai
               Comandanti di ponderare oculatamente tra le diverse opzioni disponibili nelle
               situazioni concrete, contemperando il conseguimento dell’obiettivo istituziona-
               le con la salvaguardia della salute e sicurezza del personale. L’applicazione rigo-
               rosa delle norme tecniche diviene strumento di tutela sia per il personale sia per
               ciascun Comandante, quale punto di equilibrio nel necessario bilanciamento tra
               interessi .
                       (14)
                    Tali norme devono essere esplicite, individuabili in tutte le fasi della piani-
               ficazione, organizzazione e condotta delle attività cui si riferiscono, anche per
               permettere la concreta partecipazione alla gestione della sicurezza, di tutti i sog-
               getti ad ogni livello coinvolti. Ulteriormente, devono essere sorrette imprescin-
               dibilmente da motivazioni certe e oggettivamente documentabili delle ragioni
               che impediscono l’applicazione della norma generale, nonché dall’evidenza che
               le stesse siano atte a conseguire la massima sicurezza del personale nelle speci-
               fiche condizioni d’impiego.
                    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve sempre tendere all’os-
               servanza della norma generale, salvo, e nei limiti delineati, la possibilità di ricor-
               rere quale extrema ratio alle particolari norme di tutela, in quanto tale deroga sia
               assolutamente necessaria all’efficace svolgimento dei compiti istituzionali.


               (14)  Si veda sul punto la direttiva di SEGREDIFESA M_D GSGDNA 0006044, in data 30 gen-
                    naio 2012 “Responsabilità dei Datori di Lavoro in materia antinfortunistica nell’ambito di
                    missioni internazionali”.

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