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DOTTRINA
La Corte di Cassazione ritiene sussistente, all’inizio della manovra discen-
sionale, una colpa del pilota che ha agito in maniera tale da non rispettare la
distanza dal suolo e dal tetto dei veicoli, al cui interno vi erano i militari e affer-
ma che “attesa la scala di valori tutelati dalla Costituzione, una simulazione bel-
lica, per quanto volta a riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni di
un effettivo conflitto armato, non deve mettere a repentaglio la vita o incolu-
mità dei partecipanti”.
Entrambe le sentenze convergono sulla definizione dell’addestramento
militare come attività in cui, anche nella espressione più prossima alla realtà
(simulazione bellica), devono essere poste in essere tutte le cautele per eliminare
il rischio. Detto altrimenti durante le esercitazioni il militare non deve essere
esposto a rischi inutili, esorbitanti rispetto alle finalità dell’addestramento. Da
tale considerazione deriva che in caso di infortunio di un militare sarà ancora
più necessario per Comandanti e partecipanti dimostrare il rigoroso rispetto di
procedure e disposizioni per non incorrere in addebiti. Anche le prospettazioni
delle due difese, sconfessate dalla Corte, ci consentono di giungere a conclusio-
ni che, a parere di chi scrive, è opportuno rimarcare: la normativa antinfortuni-
stica si applica anche alle attività addestrative e durante il loro svolgimento
devono essere predisposte misure di sicurezza adeguate al contenimento del
rischio.
Se le misure “comuni” sono ritenute incompatibili con “le particolari esi-
genze connesse al servizio espletato o… (con le sue) peculiarità organizzative”,
tale incompatibilità va giustificata prevedendo un sistema di tutela per il perso-
nale attagliato alla situazione concreta. Nel senso, una recente sentenza del TAR
della Toscana, sede di Firenze , che condanna l’Amministrazione militare al
(10)
risarcimento dei danni patiti da un Luogotenente dell’Aeronautica Militare per
un infortunio sul lavoro.
La vicenda è così sintetizzabile: il sottufficiale, mentre era in servizio pres-
so un aeroporto afgano per una missione operativa, riportava la “frattura estre-
mità distale falange ungueale I e II dito piede destro con parziale amputazione
punta I dito piede destro in presenza di ferita lacerocontusa ed ematoma subun-
gueale alluce destro con asportazione dell’unghia” a causa dell’abbassamento
non controllato della rampa di un velivolo durante le operazioni di carico (cui
era addetto il ricorrente), che dava luogo ad un breve ricovero presso
l’Ospedale Militare del Celio di Roma e ad un successivo periodo di assenza dal
servizio. Di particolare interesse la parte motivazionale della sentenza che evi-
denzia e considera “dirimente il fatto che il ricorrente abbia dato prova della
(10) Tar Toscana, Firenze, sez. Prima, sentenza n. 818 del 20 giugno 2022.
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