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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA
dovranno informarli adeguatamente sui possibili scenari da fronteggiare, facen-
do in modo che sia preventivamente escluso un malfunzionamento delle armi in
dotazione.
In definitiva - è opportuno ribadirlo - nelle attività pericolose consentite,
proprio perché la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi
dannosi sono maggiormente prevedibili (e spesso in minor misura evitabili)
rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere il livello di diligenza, pruden-
za e perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito.
Quindi una impossibilità di azzerare il rischio non corrisponde ad un’attenua-
zione dell’obbligo di garanzia (o di tutela dei beni) ma semmai ad un suo raf-
forzamento secondo i criteri che si ispirano all’utilizzazione delle regole sugge-
rite dalla migliore scienza ed esperienza, in linea con “l’elastica estensibilità”
dell’obbligo generale di sicurezza delineato dall’art. 2087 c.c., che prevede un
catalogo di misure di sicurezza non predeterminato una volta per tutte, ma in
cui possono confluire tutti gli adempimenti “scritti e non scritti”, “presenti e
futuri” .
(5)
D’altro canto, quella che i penalisti riconoscono come una sorta di nuvola
normativa che tende a cambiare forma a ogni soffio di vento non può prospet-
tarsi come base giuridica di un addebito “residuo” di colpa generica, adducendo
imprecisati doveri di diligenza, prudenza e perizia e, al contempo, alimentando
il rischio di caricare il datore di lavoro di un debito di sicurezza ampliato a
dismisura .
(6)
Nell’ottica, allora, del rafforzamento dell’obbligo di tutela di beni fonda-
mentali, l’evento per non essere punibile deve risultare imprevedibile “anche a
chi vanta in quel momento il maggior grado di preparazione nel settore o nei
settori interessati”.
5. Il militare rischia solo quando il rischio non può essere evitato
Proprio alla relazione che instaura con il rischio una delle pubbliche ammi-
nistrazioni per le quali il d.lgs. n. 81/2008 prevede un regime di applicazione
“compatibile” (nel caso di specie, il Dipartimento dei vigili del fuoco) è dedicata
una illuminante sentenza della Cassazione del 2019 .
(7)
(5) A. Delogu, Salute e Sicurezza sul lavoro, Milano, 2017 che richiama L. Galantino, Il contenuto del-
l’obbligo di sicurezza, in Ead, La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, Milano, 1996, 2.
(6) V. Mongillo, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempo di pandemia, in Diritto penale contempora-
neo, 2020, n.2, p. 48.
(7) Cassazione penale, Sez. Quarta, sentenza n. 28883 del 3 luglio 2019.
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