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DOTTRINA




                  L’ultima tipologia di norme “tipizzate” o “nominate” è quella a più elevato
             contenuto tecnico:
                    capitolati d’opera;
                    disposizioni tecnico-operative;
                    procedure relative a sistemi d’arma;
                    munizionamento;
                    equipaggiamenti speciali.
                  Il catalogo viene completato da disposizioni che possiamo definire “non
             tipizzate” o “innominate”, sul cui contenuto il Legislatore non fornisce alcun
             elemento aggiuntivo rispetto all’autorità emanante se non che devono essere
             conformi ai criteri dettati nei commi che precedono; il quinto comma dell’art.
             253 del d.p.r. n. 90/2010, infatti, riconduce ai vertici delle Forze Armate (quindi
             anche  al  Comandante  generale  dell’Arma  dei  Carabinieri)  e  del  Segretariato
             generale della Difesa la possibilità di individuare, con propria determinazione,
             le  ulteriori  norme  vigenti  o  comunque  applicabili  nell’ambito  delle  rispettive
             organizzazioni, ove necessario.
                  Al riguardo, credo meriti una riflessione, il verbo utilizzato dal Legislatore
             con riferimento alle norme tecniche: individuare. Il vocabolario della lingua ita-
             liana contiene di tale lemma la seguente definizione: “… determinare con pre-
             cisione la presenza di qualcuno tra tanti altri…”; ai vertici dell’Amministrazione
             della Difesa e ai Comandanti ad ogni livello sarebbe, pertanto, devoluta un’atti-
             vità  ricognitiva  nell’ambito  delle  rispettive  organizzazioni  per  individuare  le
             norme tecniche vigenti o comunque applicabili.
                  Il verbo utilizzato dal Legislatore e gli aggettivi vigenti e applicabili suggeri-
             scono all’interprete anche che si tratta di disposizioni scritte (al riguardo, pare
             confermarlo anche il contenuto dell’art. 262 del d.p.r. n. 90/2010, che fa delle
             norme tecniche oggetto di verifica da parte dei servizi di vigilanza) e, quindi,
             come si vedrà in seguito, sulla loro violazione potrebbe fondarsi una colpa speci-
             fica dei “garanti” in caso di eventi dannosi. Tale considerazione porta con sé ulte-
             riori enunciati logici: le norme tecniche devono preesistere alle attività ed ai luo-
             ghi che sono chiamate a disciplinare e potrebbero essere rivolte originariamente
             ad ambiti diversi rispetto a quello per le quali vengono individuate con finalità
             prevenzionistica “… comunque applicabili…” dice il comma 5 dell’art. 253.
                  Sul  punto,  è  possibile  rinvenire  una  conferma  nella  formulazione  del-
             l’abrogato art. 2 del d.m. n. 284/2000, già in precedenza richiamato. A mente
             di tale disposizione “… restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tec-
             nico-militari… le attività e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze
             armate,  quali  l’impiego  della  forza  militare  ed  il  relativo  addestramento,  la

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