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DOTTRINA
L’ultima tipologia di norme “tipizzate” o “nominate” è quella a più elevato
contenuto tecnico:
capitolati d’opera;
disposizioni tecnico-operative;
procedure relative a sistemi d’arma;
munizionamento;
equipaggiamenti speciali.
Il catalogo viene completato da disposizioni che possiamo definire “non
tipizzate” o “innominate”, sul cui contenuto il Legislatore non fornisce alcun
elemento aggiuntivo rispetto all’autorità emanante se non che devono essere
conformi ai criteri dettati nei commi che precedono; il quinto comma dell’art.
253 del d.p.r. n. 90/2010, infatti, riconduce ai vertici delle Forze Armate (quindi
anche al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri) e del Segretariato
generale della Difesa la possibilità di individuare, con propria determinazione,
le ulteriori norme vigenti o comunque applicabili nell’ambito delle rispettive
organizzazioni, ove necessario.
Al riguardo, credo meriti una riflessione, il verbo utilizzato dal Legislatore
con riferimento alle norme tecniche: individuare. Il vocabolario della lingua ita-
liana contiene di tale lemma la seguente definizione: “… determinare con pre-
cisione la presenza di qualcuno tra tanti altri…”; ai vertici dell’Amministrazione
della Difesa e ai Comandanti ad ogni livello sarebbe, pertanto, devoluta un’atti-
vità ricognitiva nell’ambito delle rispettive organizzazioni per individuare le
norme tecniche vigenti o comunque applicabili.
Il verbo utilizzato dal Legislatore e gli aggettivi vigenti e applicabili suggeri-
scono all’interprete anche che si tratta di disposizioni scritte (al riguardo, pare
confermarlo anche il contenuto dell’art. 262 del d.p.r. n. 90/2010, che fa delle
norme tecniche oggetto di verifica da parte dei servizi di vigilanza) e, quindi,
come si vedrà in seguito, sulla loro violazione potrebbe fondarsi una colpa speci-
fica dei “garanti” in caso di eventi dannosi. Tale considerazione porta con sé ulte-
riori enunciati logici: le norme tecniche devono preesistere alle attività ed ai luo-
ghi che sono chiamate a disciplinare e potrebbero essere rivolte originariamente
ad ambiti diversi rispetto a quello per le quali vengono individuate con finalità
prevenzionistica “… comunque applicabili…” dice il comma 5 dell’art. 253.
Sul punto, è possibile rinvenire una conferma nella formulazione del-
l’abrogato art. 2 del d.m. n. 284/2000, già in precedenza richiamato. A mente
di tale disposizione “… restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tec-
nico-militari… le attività e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze
armate, quali l’impiego della forza militare ed il relativo addestramento, la
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