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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
                         RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA




               2.  L’applicazione della normativa antinfortunistica in ambito Difesa
                    L’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 consente alle Forze Armate (e quindi anche
               all’Arma  dei  Carabinieri)  l’applicazione  della  normativa  antinfortunistica,
               tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o delle pecu-
               liarità organizzative e demanda all’Amministrazione della Difesa l’individuazione
               e la definizione delle stesse. Tali azioni si sono concretizzate con l’emanazione
               del d.p.r. n. 90/2010, che dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro gli articoli dal
               244 al 271.
                    Di particolare interesse, ai fini del presente contributo, è il contenuto dei
               primi due commi dell’articolo 253, rubricato “Attività e luoghi disciplinati dalle
               particolari norme di tutela tecnico militari”. Si tratta di disposizioni che enun-
               ciano una regola ed una eccezione. Il primo comma assoggetta “… alle vigenti
               norme  in  materia  di  prevenzione,  protezione,  sicurezza,  igiene  del  lavoro  e
               rispetto  dell’integrità  dell’ambiente”  le  attività  lavorative  svolte  nell’ambito
               dell’Amministrazione della Difesa dal personale militare e civile che non rien-
               trano in quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo. Questa disposizione con-
               ferma il dettato dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui “il…
               decreto si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie
               di rischio”. Del resto, non sarebbe conforme alla volontà del Legislatore esclu-
               dere dall’applicazione della “normativa generale” istituti di formazione, falegna-
               merie, depositi di carburanti e lubrificanti, tipografie, spacci, ristoranti e super-
               mercati ed altre attività similari a quelle “senza stellette” per la mera collocazio-
               ne in luoghi dell’Amministrazione della Difesa ovvero per la loro conduzione
               da parte di militari.
                    Al riguardo, infatti, è quanto mai opportuno rimarcare che il comma 2 del-
               l’art. 253 delinea una eccezione all’applicazione delle norme generali e, in quan-
               to tale, la sua portata è confinata ai casi che espressamente prevede: “le attività
               dell’Amministrazione della difesa… nonché le infrastrutture e le aree, gli equi-
               paggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi, destinati alle predette attività
               sono disciplinate… dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicu-
               rezza e la salute del personale impiegato”.
                    Questa “particolare” disciplina, però, è invocabile solo qualora ricorra una
               connessione tra attività, aree ed equipaggiamenti militari e particolari esigenze
               quali l’unicità di comando e controllo, la capacità e la prontezza d’impiego e il relativo adde-
               stramento, la tutela delle informazioni militari o circa l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pub-
               blica ovvero al contrasto alla criminalità e le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggia-
               menti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma e mezzi militari operativi, elencate nell’art.
               245 del d.p.r. n. 90/2010.


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