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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA
2. L’applicazione della normativa antinfortunistica in ambito Difesa
L’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 consente alle Forze Armate (e quindi anche
all’Arma dei Carabinieri) l’applicazione della normativa antinfortunistica,
tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o delle pecu-
liarità organizzative e demanda all’Amministrazione della Difesa l’individuazione
e la definizione delle stesse. Tali azioni si sono concretizzate con l’emanazione
del d.p.r. n. 90/2010, che dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro gli articoli dal
244 al 271.
Di particolare interesse, ai fini del presente contributo, è il contenuto dei
primi due commi dell’articolo 253, rubricato “Attività e luoghi disciplinati dalle
particolari norme di tutela tecnico militari”. Si tratta di disposizioni che enun-
ciano una regola ed una eccezione. Il primo comma assoggetta “… alle vigenti
norme in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e
rispetto dell’integrità dell’ambiente” le attività lavorative svolte nell’ambito
dell’Amministrazione della Difesa dal personale militare e civile che non rien-
trano in quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo. Questa disposizione con-
ferma il dettato dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui “il…
decreto si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie
di rischio”. Del resto, non sarebbe conforme alla volontà del Legislatore esclu-
dere dall’applicazione della “normativa generale” istituti di formazione, falegna-
merie, depositi di carburanti e lubrificanti, tipografie, spacci, ristoranti e super-
mercati ed altre attività similari a quelle “senza stellette” per la mera collocazio-
ne in luoghi dell’Amministrazione della Difesa ovvero per la loro conduzione
da parte di militari.
Al riguardo, infatti, è quanto mai opportuno rimarcare che il comma 2 del-
l’art. 253 delinea una eccezione all’applicazione delle norme generali e, in quan-
to tale, la sua portata è confinata ai casi che espressamente prevede: “le attività
dell’Amministrazione della difesa… nonché le infrastrutture e le aree, gli equi-
paggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi, destinati alle predette attività
sono disciplinate… dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicu-
rezza e la salute del personale impiegato”.
Questa “particolare” disciplina, però, è invocabile solo qualora ricorra una
connessione tra attività, aree ed equipaggiamenti militari e particolari esigenze
quali l’unicità di comando e controllo, la capacità e la prontezza d’impiego e il relativo adde-
stramento, la tutela delle informazioni militari o circa l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pub-
blica ovvero al contrasto alla criminalità e le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggia-
menti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma e mezzi militari operativi, elencate nell’art.
245 del d.p.r. n. 90/2010.
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