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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
                         RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA




                    La finalità di assicurare (per…) la sicurezza e la salute del personale evi-
               denzia la natura cautelare di tali disposizioni. Esse mirano ad impedire che il
               personale  resti  coinvolto  in  infortuni  (…  garantire  la  sicurezza)  ovvero  che
               lavorando si possano contrarre malattie professionali (… salute). Nello specifi-
               co, fa riferimento a queste disposizioni il già citato art. 253 del d.p.r. n. 90/2010
               che contiene un elenco delle norme tecniche che potremmo definire “tipizzate”
               o nominate. Tale catalogo, per stessa ammissione del Legislatore, non è da rite-
               nersi esaustivo (la disposizione dice: “si intendono, fra l’altro…” [particolari
               norme…]).
                    Volendo, per semplicità espositiva, schematizzare il contenuto della dispo-
               sizione, è possibile enucleare quattro tipi di norme tecniche, tra loro non omo-
               genei. I primi due concernono l’ambito internazionale, i teatri operativi esteri o
               comunque attività che, pur avendo luogo in Patria, possono avere risvolti inter-
               nazionali: vi rientrano le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive ope-
               rative nonché le procedure tecnico-operative per dare esecuzione ai mandati
               internazionali. Tali gruppi sono distinguibili in base alle modalità descrittive
               della norma.
                    Il primo è definito in base a:
                    1)ambito (“… accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze
               militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali…”);
                    2)autorità che le emana (“… emanate dalla competente autorità militare
               nazionale…”);
                    3)oggetto (“sull’impiego dello strumento militare nazionale”).
                    Il secondo gruppo, indica:
                    1)autorità emananti (“… una organizzazione internazionale, quali ONU, UE,
               OSCE, NATO… comandanti di Forze nazionali…”);
                    2)la finalità sottesa alla sua emanazione (“… dare esecuzione ai compiti
               previsti da un mandato internazionale …”.
                                                    (1)
                    Anche il terzo gruppo di norme tecniche è “finalisticamente definito”; si
               tratta di disposizioni la cui “individuazione” è mossa da obiettivi quali “… l’ese-
               cuzione degli specifici compiti o missioni … per le funzioni istituzionali di loro
               competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda
               l’Arma dei Carabinieri, anche per l’esecuzione dei compiti concernenti la tutela
               dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità…”.
               Inoltre di tali norme tecniche si precisa il “tipo”: si tratta di procedure d’azione.
                    La loro particolarità sta, senza dubbio, nel fatto che ne è rimessa l’indivi-
               duazione ai Comandanti a qualsiasi livello.
               (1)   Tra l’altro, a propria volta definito norma tecnica.

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