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DOTTRINA




             SOMMARIO: 1.  Premessa.  -  2.  L’applicazione  della  normativa  antinfortunistica  in  ambito
                       Difesa. - 3. Le particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la
                       salute del personale. - 4. Le norme tecniche come elemento costitutivo della
                       colpa dei Comandanti. - 5. Il militare rischia solo quando il rischio non può esse-
                       re evitato. - 6. La responsabilità dei Comandanti. - 7. Considerazioni conclusive.


             1.  Premessa
                  Quando  nell’estate  del  2018  è  stato  chiesto  all’Ufficio  Logistico  del
             Comando  generale  dell’Arma  dei  Carabinieri  di  elaborare  un  compendio  in
             materia di normativa antinfortunistica, strutturandolo come una sorta di “qua-
             derno ad anelli” per un rapido aggiornamento delle schede che lo compongono,
             nessuno - neppure chi con grande lungimiranza ne aveva promosso la realizza-
             zione - poteva immaginare che di lì a poco l’emergenza pandemica avrebbe
             significativamente richiesto una applicazione pratica di quelle disposizioni, det-
             tando tempistiche serrate per aggiornamenti e adattamenti organizzativi.
                  L’assoluta novità di quanto si prospettava e l’emersione di un rischio lavo-
             rativo prima per nulla considerato ha reso necessaria una rapida familiarizzazione
             con le principali disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, sollecitando ai comandanti
             la tempestiva adozione di misure di contenimento del virus per la tutela del per-
             sonale dipendente. Orbene queste attività “sul campo”, oltre a contribuire alla
             diffusione della “cultura della sicurezza” tra il personale, hanno dato, sin da
             subito,  consapevolezza  che  l’Amministrazione  della  Difesa  non  è  estranea
             all’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
             lavoro e che sui comandanti gravano una serie di obblighi, il cui mancato adem-
             pimento può dare luogo a precise responsabilità, soprattutto sulla scorta del
             contenuto dell’art. 725, comma 2, lettera f, del d.p.r. n. 90/2010, che connette
             il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione alla salvaguardia dell’integrità
             fisica dei dipendenti.
                  Lo scopo del presente lavoro, premessi brevi cenni sull’applicazione della
             normativa antinfortunistica in ambito Difesa, è quello di definire le particolari
             norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale (d’ora in avanti,
             norme tecniche), chiarendo quale sia la portata della “deroga” (sempre che sia cor-
             retto parlare di deroga) all’applicazione delle “disposizioni comuni” prevista per
             l’Amministrazione della Difesa. La trattazione continuerà con l’esame dell’im-
             patto del rispetto di tali norme tecniche sulla responsabilità dei comandanti in caso
             di evento avverso: la maggior parte delle attività in ambito Difesa, infatti, può
             dirsi  a  “rischio  consentito”  ma  i  militari  e  comunque  chi  lavora  in  ambito
             Difesa, rischia solo dove ciò non può essere evitato.


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