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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
                         RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA




               gestione  delle  informazioni,  riguardanti  la  funzionalità  dell’intera  struttura
               militare e la tutela del segreto di Stato, l’impiego dei mezzi militari operativi,
               quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto
               logistico”.
                    La conferma della preesistenza delle norme tecniche, nella vecchia formu-
               lazione definite speciali, a parere di chi scrive, sarebbe fondata sull’espressione
               restano disciplinate rinvenibile nella disposizione. Il Legislatore sembra far rife-
               rimento  ad  una  disciplina  peculiare  per  l’ambito  Difesa,  esistente  già  prima
               dell’emanazione del d.m. n. 284/2000. Ulteriore considerazione possibile è che
               non  potrebbero  esistere  luoghi  o  attività  dell’Amministrazione  della  Difesa,
               non rientranti tra quelli di cui al comma 1 dell’art. 253, “non coperti” da una
               preesistente  disciplina  loro  dedicata  eccetto  in  ambito  internazionale  “…  le
               procedure  tecnico-operative…  emanate  dalla  competente  autorità  militare
               nazionale sull’impiego dello strumento militare nazionale… e le procedure tec-
               nico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per
               l’esecuzione dei compiti previsti dal mandato”. Questa lettura, senza dubbio
               molto aderente alla lettera della norma, tuttavia, porrebbe problemi in merito
               all’individuazione delle fonti di produzione di alcune norme tecniche diverse da
               quelle connesse con le attività in ambito internazionale.
                    Chi  potrebbe  emanare  le  norme  “tipizzate”  che  abbiamo  definito  del
               terzo  gruppo  o  quelle  “innominate”  se  ai  vertici  dell’Amministrazione  della
               Difesa e ai Comandanti a qualsiasi livello fosse rimessa solo la loro individua-
               zione? I Comandanti, anche di livello apicale, non potrebbero disciplinare con
               “nuove” norme tecnico-militari ambiti delle rispettive organizzazioni, dovendo-
               si limitare ad una loro individuazione all’interno di un “corpus normativo” già
               esistente. Inoltre, quale sarebbe la vera finalità della determinazione delle auto-
               rità di vertice; sarebbe necessario “scomodare” i vertici della Difesa solo per
               una  ricognizione  nell’ambito  delle  rispettive  organizzazioni  nel  senso  sopra
               affermato? Avendo il legislatore utilizzato il medesimo verbo (individuare) sia
               per i comandanti, a qualsiasi livello - comma 3, lettera c) dell’art. 253 - sia per
               le autorità di vertice indicate al successivo comma 5, si potrebbe pensare a una
               differenziazione  solo  quantitativa  (i  comandanti  a  qualsiasi  livello  compiono
               una ricognizione limitata agli ambiti di competenza, i vertici effettuano tale atti-
               vità in tutta l’organizzazione) ma per i vertici viene indicata anche la modalità
               di  individuazione  (con  propria  determinazione,  dice  la  norma)  e  quindi  tale
               determinazione oltre a concludere una “selezione” di norme, attribuisce alle
               stesse anche il valore cautelare; in altre parole, ne certifica l’idoneità a limitare i
               rischi nei peculiari ambiti di applicazione.


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