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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA
gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell’intera struttura
militare e la tutela del segreto di Stato, l’impiego dei mezzi militari operativi,
quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto
logistico”.
La conferma della preesistenza delle norme tecniche, nella vecchia formu-
lazione definite speciali, a parere di chi scrive, sarebbe fondata sull’espressione
restano disciplinate rinvenibile nella disposizione. Il Legislatore sembra far rife-
rimento ad una disciplina peculiare per l’ambito Difesa, esistente già prima
dell’emanazione del d.m. n. 284/2000. Ulteriore considerazione possibile è che
non potrebbero esistere luoghi o attività dell’Amministrazione della Difesa,
non rientranti tra quelli di cui al comma 1 dell’art. 253, “non coperti” da una
preesistente disciplina loro dedicata eccetto in ambito internazionale “… le
procedure tecnico-operative… emanate dalla competente autorità militare
nazionale sull’impiego dello strumento militare nazionale… e le procedure tec-
nico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per
l’esecuzione dei compiti previsti dal mandato”. Questa lettura, senza dubbio
molto aderente alla lettera della norma, tuttavia, porrebbe problemi in merito
all’individuazione delle fonti di produzione di alcune norme tecniche diverse da
quelle connesse con le attività in ambito internazionale.
Chi potrebbe emanare le norme “tipizzate” che abbiamo definito del
terzo gruppo o quelle “innominate” se ai vertici dell’Amministrazione della
Difesa e ai Comandanti a qualsiasi livello fosse rimessa solo la loro individua-
zione? I Comandanti, anche di livello apicale, non potrebbero disciplinare con
“nuove” norme tecnico-militari ambiti delle rispettive organizzazioni, dovendo-
si limitare ad una loro individuazione all’interno di un “corpus normativo” già
esistente. Inoltre, quale sarebbe la vera finalità della determinazione delle auto-
rità di vertice; sarebbe necessario “scomodare” i vertici della Difesa solo per
una ricognizione nell’ambito delle rispettive organizzazioni nel senso sopra
affermato? Avendo il legislatore utilizzato il medesimo verbo (individuare) sia
per i comandanti, a qualsiasi livello - comma 3, lettera c) dell’art. 253 - sia per
le autorità di vertice indicate al successivo comma 5, si potrebbe pensare a una
differenziazione solo quantitativa (i comandanti a qualsiasi livello compiono
una ricognizione limitata agli ambiti di competenza, i vertici effettuano tale atti-
vità in tutta l’organizzazione) ma per i vertici viene indicata anche la modalità
di individuazione (con propria determinazione, dice la norma) e quindi tale
determinazione oltre a concludere una “selezione” di norme, attribuisce alle
stesse anche il valore cautelare; in altre parole, ne certifica l’idoneità a limitare i
rischi nei peculiari ambiti di applicazione.
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