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DOTTRINA




                  L’arresto giurisprudenziale, a parere di chi scrive, pur riferendosi ai vigili
             del fuoco, si pone come paradigma delle recenti conclusioni giurisprudenziali
             anche per l’Arma dei Carabinieri.
                  Nel caso esaminato dalla sentenza in parola, un caposquadra, nella circo-
             stanza individuato quale preposto, viene condannato a seguito dell’infortunio di
             un vigile del fuoco nel corso di una esercitazione. Nello specifico, al caposqua-
             dra viene rimproverato di aver consentito al vigile di scendere da una torre di
             addestramento mediante una corda da una altezza di undici metri, senza utiliz-
             zare una fune di sicurezza e di avergli chiesto di compiere una manovra adde-
             strativa non contemplata nel manuale relativo al livello operativo per il quale era
             abilitato.
                  Volendo riportare anche l’evento esaminato dalla Corte a quanto svilup-
             pato nei precedenti paragrafi, il manuale addestrativo cui si fa riferimento è un
             “contenitore”  di norme di cautela, preordinate alla massima riduzione possi-
                          (8)
             bile del rischio, il cui rigoroso rispetto avrebbe permesso al caposquadra di
             andare esente da responsabilità perché avrebbe reso il rischio connesso con
             quella attività addestrativa “consentito”.
                  La sentenza, infatti, riconduce la condanna alla violazione di due regole
             cautelari: il mancato utilizzo di una corda di sicurezza e l’esecuzione di manovre
             addestrative non commisurate al livello professionale del vigile del fuoco in
             esercitazione.
                  Nel corso dell’iter giudiziario la difesa dell’imputato prospetta la non appli-
             cabilità ai vigili del fuoco delle norme previste dal d.lgs. n. 81/2008 e, al riguar-
             do, significative sono le motivazioni con le quali la Corte rigetta il ricorso: “non
             vi è alcuna differenziazione tra i vigili del fuoco e gli altri lavoratori, salvo che
             per essi possano verificarsi situazioni operative che differenziano la loro posizio-
             ne, in correlazione con l’accettazione del rischio tipico della loro professione.
                  Fatte salve tali peculiarità, il vigile del fuoco non è un lavoratore sottopo-
             sto  immotivatamente  ad  un  rischio  maggiore  solo  perché  appartiene  a  tale
             Corpo per cui non sussiste alcun esonero dall’applicazione delle misure di pre-
             venzione potendosi l’addestramento, con riferimento al caso in esame, realizza-
             re compiutamente anche con la fune di sicurezza che avrebbe impedito la cadu-
             ta  senza  compromettere  il  fine  dell’addestramento  stesso  che  era  quello  di
             acquisire la capacità di scendere da un’altezza servendosi solo di una fune”.

             (8)   Sempre in riferimento a un infortunio occorso durante una esercitazione militare, nel caso
                  di specie un addestramento al tiro, la Corte di Cassazione individua la disposizione cautelare
                  violata nella normativa regolamentare che “prevede il preciso rispetto di aree di sgombero
                  per l’effettuazione dei tiri con arma da fuoco” (Cassazione penale, Sez. Quarta, sentenza n.
                  44883 del 21 dicembre 2010).

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