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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA
La Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, estremamente chiara quan-
do afferma che “… La regola generale è che i Vigili del fuoco ed i corpi ad esso
assimilati rischiano solo quando ciò non può essere evitato: non esiste… uno
status per cui si può prescindere dalla sicurezza anche quando ciò non sia asso-
lutamente indispensabile”.
Le citate conclusioni, dunque, per stessa indicazione della Corte (… i
Vigili del fuoco e i Corpi ad esso assimilati…) sono, senza alcun dubbio, esten-
sibili all’Arma dei Carabinieri e ci riportano alle considerazioni svolte in prece-
denza: l’Arma dei Carabinieri è impegnata in attività in cui il rischio è inelimi-
nabile, tale condizione deve indurre i Comandanti ad elevare il livello di atten-
zione e ad individuare regole cautelari attagliate al caso concreto, a parteciparle
al personale dipendente e a verificarne la conoscenza.
Solo l’accertamento di una rigorosa applicazione delle norme cautelari,
fatti salvi, come visto, i casi in cui l’indifferibile necessità di intervenire riduce
tempi e possibilità di valutazione, permetterà di definire il rischio residuo con-
sentito e manderà i titolari della posizione di garanzia esenti da responsabilità.
Questo è il caso in cui il rischio non può essere evitato cui fa riferimento la sen-
tenza. Nello stesso senso una sentenza che riguarda un’esercitazione dell’aero-
nautica militare .
(9)
In un aeroporto era previsto che un elicottero planasse su una colonna di
cinque veicoli militari e, a seguito di una specifica manovra, atterrasse davanti
al mezzo di testa per arrestarne la marcia simulando un controllo. Nella circo-
stanza si verifica un grave incidente.
Il velivolo, che prima di atterrare avrebbe dovuto eseguire una virata, anti-
cipa la manovra e, per la quota troppo bassa e una inclinazione molto accentua-
ta, urta con le estremità delle pale una camionetta, determinando la morte di un
caporalmaggiore, seduto accanto al conducente. Il pilota è stato condannato
per omicidio colposo “per avere in buone condizioni ambientali e di visibilità,
effettuato una manovra errata, anticipando la virata a destra spazialmente (di
dieci-quindici metri) e temporalmente (di due-tre decimi di secondo) così effet-
tuando un angolo più stretto e, in conseguenza, scendendo a un metro e mezzo
da terra anziché, come previsto, a cinque metri, urtando con le pale il veicolo e
provocando la morte del militare”.
La difesa dell’imputato adduce, a discolpa del proprio assistito, la sussi-
stenza di un rischio ineliminabile attesa la necessità di simulare una situazione
di guerra in maniera quanto più fedele possibile ad un conflitto vero.
(9) Cassazione penale, Sez. Quarta, sentenza n. 22006 del 18 maggio 2018.
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