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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA
mancata adozione delle cautele antinfortunistiche derivanti dalla movimenta-
zione di carichi pesanti (oltre che del danno derivante dall’infortunio) e che
l’Amministrazione non abbia sollevato una sostanziale contestazione al riguar-
do, dimostrando giudizialmente di “aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verifi-
carsi del danno medesimo… (o anche solo del fatto che le cautele antinfortu-
nistiche risultassero incompatibili con le “particolari esigenze connesse al ser-
vizio espletato o …(con le sue) peculiarità organizzative”, come reso possibile
dalle generiche clausole di compatibilità previste dall’art. 1496, 1 comma del
d.lgs. n. 66/2010 e dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2010”. Ai fini del pre-
sente contributo, appare importante sottolineare che i giudici prospettano due
possibilità: se le misure di sicurezza (cautele antinfortunistiche, per usare la ter-
minologia della sentenza) sono compatibili con le particolari esigenze e pecu-
liarità organizzative dell’Amministrazione, vanno adottate tutte e rigorosamen-
te, in caso contrario, la loro incompatibilità va “giustificata” e motivata appron-
tando un sistema di tutela alternativo ma comunque efficace.
I termini rischio, evitabilità ed esigibilità di cui sopra riportano alla mente
elementi strutturali e di accertamento dell’elemento soggettivo della colpa. Nel
paragrafo che segue, vedremo come le norme tecniche rilevano ai fini dell’ac-
certamento della responsabilità dei Comandanti.
6. La responsabilità dei Comandanti
Da un esame delle poco frequenti pronunce della Corte di Cassazione in
tema di sicurezza sul lavoro che si riferiscono alle Forze Armate è possibile rica-
vare che in caso di eventi lesivi che coinvolgono personale della Difesa, se viene
riconosciuta una responsabilità in capo ai Comandanti, essa è generalmente
addebitata a titolo di colpa e si fonda sulla posizione di garanzia prevista dal-
l’art. 725, comma 2, lettera f., del d.p.r. n. 90/2010 che configura un obbligo di
“assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione per salvaguardare
l’integrità fisica dei dipendenti” e innesca l’applicazione della disposizione pre-
vista dall’art. 40 cpv del c.p. secondo cui “non impedire un evento che si ha
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
La responsabilità colposa, come noto, consiste nella mancata volontà del
verificarsi di un elemento significativo della fattispecie (quindi, non per forza
l’evento) e nella violazione di una regola cautelare che può avere origine nella
negligenza, imprudenza e imperizia (colpa generica) ovvero in una fonte scritta:
leggi, regolamenti ordini o discipline (colpa specifica).
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