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DOTTRINA
Ai fini del presente contributo, quindi, l’individuazione delle norme tecniche
può, in caso di infortunio malattie professionali che coinvolgono il personale della
Difesa, avere rilievo sia nella struttura della colpa sia nel suo accertamento .
(11)
Al riguardo, la violazione della norma cautelare scritta (come nel caso delle
norme tecniche) non può significare una automatica responsabilità del soggetto
agente perché, dopo una preliminare valutazione sulla tipologia di disposizione
(si tratta di una norma elastica o di una disposizione rigida?; ha funzione pre-
cauzionale o precautelare? ) è sempre necessario tenere in considerazione la
(12)
possibilità che il soggetto aveva di prevedere ed evitare l’evento, tenendo conto
delle circostanze concrete in cui si è trovato.
Quanto detto, dovrebbe indurre ad una particolare attenzione nella “indi-
viduazione” di regole cautelari e nella definizione dei rischi che esse mirano a
prevenire. Dalla concreta possibilità di rispettarle e dalla verifica della rigorosa
adesione dei Comandanti alle stesse passa quel giudizio di esigibilità che può por-
tare le Gerarchie esenti dalle responsabilità .
(13)
Del resto, il Legislatore era ben consapevole della complessità della Difesa
e, oltre a prevedere l’applicazione “compatibile” delle norme antinfortunistiche
(secondo la lettura che abbiamo cercato di fornire nel presente contributo),
sempre all’art. 253 del d.p.r. n.90/2010, ha inserito due disposizioni (i commi 7
e 8) che esonerano da responsabilità datore di lavoro, dirigenti e preposti assi-
milando l’aver impartito ordini certi e adeguati all’osservanza delle misure di sicurezza
al rispetto delle predette misure.
Tale disposizione costituisce una particolare declinazione del cosiddetto
principio di affidamento, che nelle attività a rischio consentito prevede che ciascu-
no può e deve potere confidare nel corretto comportamento degli altri soggetti.
E ancora, gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal d.lgs. n.
81/2008, irrogate al personale militare e civile dell’Amministrazione della Difesa
sono imputate sul pertinente capitolo del Ministero della Difesa se nei confronti
degli interessati non è riconosciuta responsabilità per dolo o colpa grave.
(11) Il reato colposo rappresenta “un modello specifico di illecito penale, dotato di struttura e
caratteristiche proprie che emergono già sul piano della “tipicità” e che si riflettono fin sul
terreno della colpevolezza. Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte generale, Zanichelli, 2014,
pag. 543.
(12) A. Orsina, La pandemia e la tutela penale della salute e sicurezza del lavoro. Il ruolo dei “protocolli con-
divisi”, in Diritto Penale e Processo, 11/2022, p. 1462, affronta il tema con riferimento alla cifra
delle diverse disposizioni contenute nei Protocolli condivisi anti-Covid.
(13) In tema di esigibilità, l’art. 9 del d.l. n.1/2010, convertito dalla legge n. 30/2010, in merito
alle missioni internazionali, esclude la punibilità a titolo di colpa per il Comandante che abbia
violato norme sulla sicurezza del lavoro o sulla tutela ambientale, sempreché “non poteva
esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai
poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli”.
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