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DOTTRINA




                  Volendo ricorrere a delle esemplificazioni: il Comandante di un plotone in
             esercitazione se tutte le regole cautelari preventivamente individuate per la tute-
             la  del  personale  da  addestrare  sono  state  rigorosamente  rispettate,  non  sarà
             responsabile per gli infortuni verificatisi. Risponderà, invece, dei danni provo-
             cati se non ha controllato l’utilizzo di attrezzatura idonea e sufficiente o se ha
             sottoposto i suoi allievi a prove superiori alle loro capacità, se da tali difficoltà
             deriverà un evento dannoso; e anche se ha adottato le cautele adeguate alle dif-
             ficoltà incontrate, sarà ritenuto responsabile se queste prove non erano affron-
             tabili dal proprio personale.
                  L’esempio proposto ci permette di ribadire che operare in ambiti in cui il
             rischio è ineliminabile impone una osservanza “rafforzata” delle regole di cau-
             tela e l’osservanza presuppone la loro preventiva individuazione e conoscenza.
             In ambito militare, per le attività disciplinate da norme tecniche, solo la rigorosa
             osservanza di tali norme rende il rischio effettivamente “consentito” per quella
             parte  che  non  può  essere  eliminata.  Insomma,  l’osservanza  delle  particolari
             norme di tutela tecnico-militare esonera da responsabilità per i rischi prevedibili
             ma non evitabili solo se l’agente ha rigorosamente rispettato le regole cautelari
             in esse declinate e, ciò malgrado, l’evento si sia comunque verificato.
                  Nel corso delle attività istituzionali, tuttavia, ci sono situazioni che richie-
             dono interventi indifferibili che possono impattare sull’esigibilità dell’osservan-
             za delle regole da parte dei Comandanti. Ciò avviene nei limiti di una valutazio-
             ne comparativa (spesso da operare con la prospettiva di un margine di errore
             più ampio per il minor tempo disponibile per la decisione) tra costi e benefici
             (si pensi al Comandante di un dispositivo che deve decidere tra il sottoporre il
             proprio personale ad un elevato rischio per la propria incolumità per salvare,
             con un intervento immediato, persone nelle mani di un rapinatore armato che
             le tiene sotto sequestro in una banca o posticipare l’intervento ricorrendo alla
             negoziazione). Proprio perché si tratta di attività pericolose - e proprio perché
             l’ordinamento accetta l’esistenza ineliminabile del margine di rischio - la perso-
             na alla quale è attribuita una posizione di garanzia o di tutela di beni primari ha
             un obbligo di ancor maggiore intensità, nello svolgimento delle attività medesi-
             me, di ridurre il margine di rischio nei limiti più ristretti che le conoscenze
             scientifiche, le nozioni di comune esperienza e le disponibilità di materiali uti-
             lizzabili consentono.
                  Nell’esempio prospettato, i Comandanti dovranno dotare il personale chia-
             mato a intervenire nell’istituto di credito, esposto, tra l’altro, al rischio di un pos-
             sibile conflitto a fuoco, di attrezzature idonee (armi adeguate, giubbotti antipro-
             iettile, ecc.) a ridurre nei limiti del possibile un rischio comunque ineliminabile,

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