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LE NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARE PARAMETRO DELLA
                         RESPONSABILITÀ ANTINFORTUNISTICA NELL’AMBITO DELLA DIFESA




               si prefigge di minimizzarne l’intensità e quindi la probabilità di verificazione
               dell’evento (in questo senso, si tratterebbe di norme cautelari cosiddette impro-
               prie ) perché le attività della Difesa, per le quali l’art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 pre-
                   (4)
               vede una applicazione delle norme antinfortunistiche “compatibile”, sono da
               ritenersi attività pericolose a rischio consentito.


               4.  Le  norme  tecniche  come  elemento  costitutivo  della  colpa  dei
                  Comandanti
                    La gran parte delle attività che si svolgono in ambito Difesa e tutte quelle
               cui fa riferimento il comma 2 dell’art. 253 del d.p.r. n. 90/2010 come regolate
               dalle norme tecniche, sono caratterizzate dal fatto che gli eventi dannosi sono
               in larga misura prevedibili e non sempre evitabili. Ciò nonostante l’ordinamento
               le autorizza per la loro utilità sociale, talora per la loro indispensabilità (ad esem-
               pio, con riferimento all’Arma dei Carabinieri, il contrasto alla criminalità, il con-
               corso fornito in occasione delle calamità naturali, gli interventi di soccorso in
               genere e le attività addestrative per mettere in condizione il personale di affron-
               tare le varie situazioni prospettabili nello svolgimento dei compiti istituzionali).
               Con larga approssimazione, può affermarsi che in tali attività ad un più elevato
               grado di prevedibilità di eventi dannosi corrisponda anche un minor grado di
               evitabilità  dei  medesimi.  Inoltre  il  rispetto  delle  regole  cautelari,  tra  le  quali
               abbiamo annoverato le norme tecniche, non garantisce una eliminazione del
               rischio ma solo una sua attenuazione.
                    Il “lasciapassare” fornito dall’ordinamento alle attività pericolose si fonda,
               da un lato su un preventivo bilanciamento tra rischio assunto e benefici conse-
               guibili, dall’altro sulla valorizzazione dell’obbligo di osservanza delle cautele,
               calibrato all’importanza dei beni giuridici tenuti da conto (un rischio elevatissi-
               mo sarà consentito solo per salvaguardare beni fondamentali). I Carabinieri, a
               rischio della vita, intervengono per salvare vite umane durante il proprio servi-
               zio istituzionale.
                    Il bilanciamento tra gli interessi contrapposti costituisce, inoltre, anche il
               “metro” per accertare l’eventuale superamento del rischio consentito: supera-
               mento che sarà ammesso solo per la tutela di beni di pari o superiore valore.


               (4)   Su questa nozione, Paolo Veneziani (2015), pp. 13 ss. e passim, il quale qualifica “proprie” le
                    regole “basate su un giudizio di prevedibilità dell’evento e di sicura (= con probabilità con-
                    finante con la certezza) evitabilità del medesimo mediante il comportamento alternativo leci-
                    to”; “improprie”, invece, le regole cautelari che “a fronte della prevedibilità dell’evento […],
                    non garantiscono un azzeramento (o quasi) del rischio, ma soltanto una riduzione del mede-
                    simo”.

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