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DOTTRINA




                  Tale opzione ermeneutica vacilla, sollecitando riflessioni profonde, in pre-
             senza di fenomeni rispetto ai quali le conoscenze scientifiche sono assenti o
             non sono mature e quindi fonte di incertezza  ovvero in caso di nuovi rischi,
                                                         (2)
             sconosciuti alla comunità scientifica, come il Covid-19 o, ancora, in presenza di
             acquisizioni scientifiche o dei risultati dell’evoluzione tecnologica, fino a poco
             prima non considerabili.
                  L’impossibilità di emanare “nuove” norme tecniche precluderebbe poi ai
             vertici dell’Amministrazione della Difesa di fare tesoro degli errori del passato
             e di acquisirne insegnamenti, rendendo impossibile quella “cristallizzazione di
             giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo”  che è alla base delle
                                                                   (3)
             regole di diligenza vigenti nei diversi contesti sociali.
                  D’altra parte, a parere di chi scrive, sembra poco opportuna una estensio-
             ne delle fonti di produzione delle norme tecniche ai Comandanti a qualsiasi
             livello, non fosse altro per la necessità di un loro coordinamento a livello cen-
             trale per disciplinare allo stesso modo attività e materie similari e per l’esigenza
             di una preventiva conoscibilità da parte di “platee” più vaste rispetto alle spa-
             rute compagini che possono essere le Stazioni carabinieri più piccole. Se, però,
             diversamente da quanto sopra prospettato, vi fossero settori non “coperti” da
             norme  tecniche,  ad  esempio  per  repentine  acquisizioni  tecnico-scientifiche
             ovvero per l’atipicità dei settori considerati, quale sarebbe la loro regolamenta-
             zione?
                  Al  riguardo,  da  un  punto  di  vista  di  disciplina,  a  parere  di  chi  scrive,
             potrebbe prospettarsi l’applicazione di norme tecniche similari ovvero concer-
             nenti ambiti analoghi secondo i canoni interpretativi indicati nell’art. 12 delle
             preleggi. Tale lettura riporterebbe alla completezza del corpus normativo mili-
             tare che era desumibile da quel restano disciplinate della originaria formulazio-
             ne del d.m. n. 284/2000. Secondo tale esegesi la necessità di “emanare” nuove
             “librette” sarebbe davvero confinata a casi residuali (al riguardo, il Legislatore
             al comma 5 dell’art. 253 dice… ove necessario).
                  Riepilogando, le norme tecniche sono disposizioni scritte, preesistenti alle
             attività e ai luoghi dell’Amministrazione della Difesa cui si riferiscono o (resi-
             dualmente) “emanate” dai vertici della Difesa, con propria determinazione e si
             sostanziano in regole cautelari, con oggetto delimitato dal contenuto del comma 2
             dell’art. 253, la cui osservanza lungi dal neutralizzare integralmente il pericolo,


             (2)   G. Piglialarmi, L’accertamento del nesso di causalità nei casi di infortunio e malattie professionali. Il pro-
                  blema dell’ignoto tecnologico e dei rischi diffusi, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fascicolo 2,
                  giugno 2022.
             (3)   G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, parte generale, Zanichelli, 2014, p. 546.

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