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DOTTRINA
Con tale disposizione, il cui contenuto riprende quello del d.m. n. 284/2000,
il Governo ha voluto dare corpo alla previsione dell’art. 1, comma 2, lettera b,
della legge n. 123/2007, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia” che devolveva al Governo stesso l’adozione di decreti per “l’applica-
zione della normativa… anche tenendo conto delle peculiarità o della partico-
lare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali
quelli presenti nella pubblica amministrazione”.
Centrale nel presente contributo è, pertanto, la definizione delle norme
tecniche, strumento scelto dal Legislatore per contemperare il raggiungimento
degli obiettivi istituzionali con la sistematica e prioritaria valutazione dei rischi
per la salute e sicurezza del personale impiegato in attività operative o di adde-
stramento.
3. Le particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la
salute del personale
Una delle più significative novità, a parere di chi scrive, degli articoli dedi-
cati alla sicurezza sui luoghi di lavoro dal d.p.r. n. 90/2010, è l’indicazione di cosa
debba intendersi per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza
e salute del personale. Si tratta, invero, di una interpretazione autentica perché è
lo stesso Legislatore ad affermare: “per particolari norme di tutela tecnico-mili-
tare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l’altro…”. Nel
d.p.r. n. 90/2010 si parla di norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la
salute del personale cinque volte: tre nell’art. 253 che, come detto, le definisce, una
nell’art. 255 in merito alla valutazione dei rischi “… nella valutazione dei rischi e
nella elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del d.lgs. n. 81 del
2008, l’Amministrazione della difesa deve tener conto, altresì, delle particolari esi-
genze… e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del per-
sonale impiegato, individuate ai sensi dell’articolo 253…” e una nell’art. 262 che
concerne i compiti dei servizi di vigilanza “… Il servizio di vigilanza ha il com-
pito di accertare nei luoghi di lavoro…, tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato… l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraver-
so la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, non-
ché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona
tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la
salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regola-
mento…”.
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