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DOTTRINA
Per la tutela dei minori si vietano i messaggi pubblicitari dei giochi con
vincite in denaro durante e nei trenta minuti precedenti e successivi ai program-
mi televisivi e radiofonici, spettacoli teatrali o cinematografici, ed anche nei
giornali rivolti ai minori.
Si vieta sempre la pubblicità dei giochi con vincite in denaro, indipenden-
temente dai destinatari, sui mezzi sopracitati nei quali si evidenzi: incitamento
al gioco o esaltazione della sua pratica, presenza di minori o nel caso non vi sia
la specifica formula di avvertimento sul rischio della dipendenza e la possibilità
di consultazione delle note informative sulla probabilità di vincita.
Da quest’ultimo si evince l’obbligo, specificato nei commi successivi, di
prevedere, all’interno del messaggio pubblicitario, sia la percentuale della pro-
babilità di vincita concernente il gioco pubblicizzato, sia di formulare gli avver-
timenti sul rischio della dipendenza da gioco.
Questi due dati devono essere altresì inseriti sulle schedine o sui tagliandi
di gioco, sugli apparecchi Amusement with prizes (AWP), su apposite targhe espo-
ste nelle sale in cui sono installati terminali Video lottery terminal (VLT), nei punti
vendita in cui si esercita, come attività principale, l’offerta di scommesse su
eventi sportivi e non e, infine, all’atto di accesso ai siti internet che offrono gio-
chi con vincite in denaro.
In caso di violazioni c’è da sottolineare che la sanzione amministrativa è
prevista, dal comma 6, sia per il committente del messaggio pubblicitario sia per
il proprietario del mezzo con cui il messaggio è diffuso.
La sanzione amministrativa, particolarmente afflittiva, fissa di cinquanta-
mila euro, prevista invece a carico dei concessionari di gioco e dei titolari di sale
giochi e scommesse, per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi
di dipendenza dal gioco d’azzardo, è stata dichiarata illegittima con la sentenza
n. 185 del 2021 dalla Corte costituzionale .
(22)
Il vuoto sanzionatorio creatosi non è stato colmato a livello centrale poi-
ché si ritiene che le Regioni e le due Province autonome (art. 117, comma 2,
(22) La Corte riteneva infatti l’art. 7, comma 6, secondo periodo, in contrasto con l’art. 3 Cost.
in combinato disposto con gli artt. 41 e 42 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 17
CDFUE, sia perché non vi è possibilità di graduare la risposta sanzionatoria in relazione
al disvalore delle singole violazioni, per di più si riteneva che fosse sproporzionata rispetto
alla sanzione prevista per fattispecie di uguale se non maggiore gravità come, per esempio,
la sanzione da 5.000 a 20.000 euro prevista dall’art. 24, comma 21, del d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, per chi consente la partecipazione ai giochi
pubblici ai minorenni. Per concludere, si è ritenuto che una sanzione così onerosa potesse
nuocere irragionevolmente anche sulla possibilità di esercitare liberamente un’attività di
impresa in particolare quando si ha a che fare con un esercizio commerciale di modeste
dimensioni.
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