Page 122 - Rassegna 2023-1
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DOTTRINA




                  Per la tutela dei minori si vietano i messaggi pubblicitari dei giochi con
             vincite in denaro durante e nei trenta minuti precedenti e successivi ai program-
             mi  televisivi  e  radiofonici,  spettacoli  teatrali  o  cinematografici,  ed  anche  nei
             giornali rivolti ai minori.
                  Si vieta sempre la pubblicità dei giochi con vincite in denaro, indipenden-
             temente dai destinatari, sui mezzi sopracitati nei quali si evidenzi: incitamento
             al gioco o esaltazione della sua pratica, presenza di minori o nel caso non vi sia
             la specifica formula di avvertimento sul rischio della dipendenza e la possibilità
             di consultazione delle note informative sulla probabilità di vincita.
                  Da quest’ultimo si evince l’obbligo, specificato nei commi successivi, di
             prevedere, all’interno del messaggio pubblicitario, sia la percentuale della pro-
             babilità di vincita concernente il gioco pubblicizzato, sia di formulare gli avver-
             timenti sul rischio della dipendenza da gioco.
                  Questi due dati devono essere altresì inseriti sulle schedine o sui tagliandi
             di gioco, sugli apparecchi Amusement with prizes (AWP), su apposite targhe espo-
             ste nelle sale in cui sono installati terminali Video lottery terminal (VLT), nei punti
             vendita in cui si esercita, come attività principale, l’offerta di scommesse su
             eventi sportivi e non e, infine, all’atto di accesso ai siti internet che offrono gio-
             chi con vincite in denaro.
                  In caso di violazioni c’è da sottolineare che la sanzione amministrativa è
             prevista, dal comma 6, sia per il committente del messaggio pubblicitario sia per
             il proprietario del mezzo con cui il messaggio è diffuso.
                  La sanzione amministrativa, particolarmente afflittiva, fissa di cinquanta-
             mila euro, prevista invece a carico dei concessionari di gioco e dei titolari di sale
             giochi e scommesse, per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi
             di dipendenza dal gioco d’azzardo, è stata dichiarata illegittima con la sentenza
             n. 185 del 2021 dalla Corte costituzionale .
                                                     (22)
                  Il vuoto sanzionatorio creatosi non è stato colmato a livello centrale poi-
             ché si ritiene che le Regioni e le due Province autonome (art. 117, comma 2,


             (22)  La Corte riteneva infatti l’art. 7, comma 6, secondo periodo, in contrasto con l’art. 3 Cost.
                  in combinato disposto con gli artt. 41 e 42 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma,
                  Cost.,  in  relazione  all’art.  1  del  Protocollo  addizionale  alla  CEDU  e  agli  artt.  16  e  17
                  CDFUE, sia perché non vi è possibilità di graduare la risposta sanzionatoria in relazione
                  al disvalore delle singole violazioni, per di più si riteneva che fosse sproporzionata rispetto
                  alla sanzione prevista per fattispecie di uguale se non maggiore gravità come, per esempio,
                  la sanzione da 5.000 a 20.000 euro prevista dall’art. 24, comma 21, del d.l. 6 luglio 2011,
                  n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, per chi consente la partecipazione ai giochi
                  pubblici ai minorenni. Per concludere, si è ritenuto che una sanzione così onerosa potesse
                  nuocere irragionevolmente anche sulla possibilità di esercitare liberamente un’attività di
                  impresa in particolare quando si ha a che fare con un esercizio commerciale di modeste
                  dimensioni.

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