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IL GIOCO D’AZZARDO
                        ASPETTI PSICOLOGICI, PSICOPATOLOGICI E LA TUTELA NORMATIVA




                    In caso di violazione è stata prevista, indipendentemente dalla sanzione
               amministrativa pecuniaria e dall’eventuale pagamento in misura ridotta, la chiu-
               sura dell’esercizio per un periodo dai dieci ai trenta giorni. In caso di recidiva,
               con tre violazioni nel triennio, è disposta la revoca di ogni autorizzazione o con-
               cessione amministrativa; trattasi di un inizio particolarmente importante per
               una  tutela,  nei  confronti  dei  minori,  che  diventerà  sempre  più  incisiva  negli
               anni.
                    Infine, la norma si chiude con la previsione di procedure di analisi e veri-
               fica dei comportamenti di gioco, volte ad introdurre misure di prevenzione dei
               fenomeni ludopatici.


               6.  D.L. n. 158 del 2012, il cosiddetto “Decreto Balduzzi”
                    Nel  2012  si  è  avuto  un  intervento  più  organico  in  materia  grazie  al  cd.
               Decreto Balduzzi, decreto legge n. 158 del 2012 convertito in legge 8 novembre
               2012, n. 189, “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 2012,
               n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese median-
               te un più alto livello di tutela della salute”, in particolare grazie agli artt. 5 e 7.
                    Nell’art. 5 si ha una fondamentale novità: si prevede l’aggiornamento dei
               Livelli essenziali di assistenza (LEA) introducendo la nozione di ludopatia [sin-
               drome  da  gioco  con  vincita  in  denaro,  così  definita  dall’Organizzazione
               Mondiale  della  Sanità,  (OMS)],  tra  le  patologie  per  cui  vi  è  la  possibilità  di
               richiedere prestazioni di prevenzione, cure e riabilitazione. Questo comma è
               stato successivamente abrogato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma
               554, poiché è stato stabilito che l’aggiornamento dei LEA vengano effettuati
               con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo modo la dipen-
               denza da gioco d’azzardo è stata inserita nuovamente, insieme alle altre dipen-
               denze patologiche, nel decreto  ex novo del 2017 che ha ridefinito i nuovi LEA
                                             (21)
               al fine di garantire nuovamente la necessaria assistenza socio-sanitaria.
                    L’art. 7, ancora oggi in vigore, vieta la messa a disposizione in ogni pub-
               blico esercizio di apparecchiature che, con connessione telematica, permettano
               ai giocatori di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai con-
               cessionari online, siano essi soggetti sia autorizzati all’esercizio di giochi a distan-
               za che privi di qualsiasi concessione o autorizzazione. Con il comma 4 si ha
               un’importante novità: per la prima volta la pubblicità del gioco d’azzardo viene
               ritenuta essere una delle cause, anche nelle fasce d’età più giovani, della diffu-
               sione della patologia.
               (21)  DPCM del 12 gennaio 2017, artt. 28 e 35.

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