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IL GIOCO D’AZZARDO
ASPETTI PSICOLOGICI, PSICOPATOLOGICI E LA TUTELA NORMATIVA
In caso di violazione è stata prevista, indipendentemente dalla sanzione
amministrativa pecuniaria e dall’eventuale pagamento in misura ridotta, la chiu-
sura dell’esercizio per un periodo dai dieci ai trenta giorni. In caso di recidiva,
con tre violazioni nel triennio, è disposta la revoca di ogni autorizzazione o con-
cessione amministrativa; trattasi di un inizio particolarmente importante per
una tutela, nei confronti dei minori, che diventerà sempre più incisiva negli
anni.
Infine, la norma si chiude con la previsione di procedure di analisi e veri-
fica dei comportamenti di gioco, volte ad introdurre misure di prevenzione dei
fenomeni ludopatici.
6. D.L. n. 158 del 2012, il cosiddetto “Decreto Balduzzi”
Nel 2012 si è avuto un intervento più organico in materia grazie al cd.
Decreto Balduzzi, decreto legge n. 158 del 2012 convertito in legge 8 novembre
2012, n. 189, “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 2012,
n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese median-
te un più alto livello di tutela della salute”, in particolare grazie agli artt. 5 e 7.
Nell’art. 5 si ha una fondamentale novità: si prevede l’aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza (LEA) introducendo la nozione di ludopatia [sin-
drome da gioco con vincita in denaro, così definita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, (OMS)], tra le patologie per cui vi è la possibilità di
richiedere prestazioni di prevenzione, cure e riabilitazione. Questo comma è
stato successivamente abrogato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma
554, poiché è stato stabilito che l’aggiornamento dei LEA vengano effettuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo modo la dipen-
denza da gioco d’azzardo è stata inserita nuovamente, insieme alle altre dipen-
denze patologiche, nel decreto ex novo del 2017 che ha ridefinito i nuovi LEA
(21)
al fine di garantire nuovamente la necessaria assistenza socio-sanitaria.
L’art. 7, ancora oggi in vigore, vieta la messa a disposizione in ogni pub-
blico esercizio di apparecchiature che, con connessione telematica, permettano
ai giocatori di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai con-
cessionari online, siano essi soggetti sia autorizzati all’esercizio di giochi a distan-
za che privi di qualsiasi concessione o autorizzazione. Con il comma 4 si ha
un’importante novità: per la prima volta la pubblicità del gioco d’azzardo viene
ritenuta essere una delle cause, anche nelle fasce d’età più giovani, della diffu-
sione della patologia.
(21) DPCM del 12 gennaio 2017, artt. 28 e 35.
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