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DOTTRINA
Iniziando un’analisi storica dell’evoluzione normativa relativa al contrasto
della dipendenza da gioco, la prima norma di particolare rilievo risulta essere la
l. n. 88 del 2009 che all’art. 24, in una progressiva adeguazione alle disposizioni
comunitarie tributarie, inserisce tra i requisiti richiesti per la concessione del-
l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più giochi previsti al comma 11, lett.
a), f) della stessa norma, la messa a disposizione del giocatore strumenti di auto-
limitazione e autoesclusione dal gioco; inoltre devono essere adottati strumenti
e accorgimenti per l’esclusione dei minori di anni diciotto. Nello stesso comma
si introduce l’obbligo di esposizione del divieto del gioco ai minori in modo
visibile in tutti gli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario.
Sempre nel caso di gioco online, all’apertura di un cosiddetto conto di gioco,
grazie alla registrazione con il codice fiscale, viene monitorata l’attività di ogni gio-
catore che ha la possibilità di impostare una soglia di autolimitazione obbligatoria
con limiti mensili o settimanali che, al momento del raggiungimento della soglia,
inibiscono l’accesso al sito. Analogo procedimento si ha con la possibilità di
autoescludere l’accesso. Tutti passaggi di fondamentale importanza per l’autocon-
trollo che può effettuare lo stesso giocatore, per far sì che l’esperienza di gioco sia
svolta in modo razionale e per favorire la responsabilizzazione individuale.
Attualmente il giocatore può autoescludersi dal gioco a distanza per un
periodo prefissato di trenta, sessanta o novanta giorni, oppure, a tempo inde-
terminato accedendo, tramite SPID, con le proprie credenziali, al portale
dell’ADM. L’autoesclusione è un istituto trasversale (vale per escludersi da tutti
i concessionari) e non va confuso con il diverso strumento della sospensione
del conto di gioco aperto con un solo concessionario.
Nella Legge di stabilità del 2011, all’art. 1, comma 70, si promuove una
stesura di linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di feno-
meni di ludopatia conseguente al gioco compulsivo. Nell’ottica di una maggiore
protezione anche per i minori dalle possibili conseguenze del gioco, all’interno
del d.l. n. 98 del 2011, art. 24, comma 20, si introduce il divieto della parte-
(19)
cipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro per i minori di anni diciotto
(20)
e la contestuale sanzione amministrativa pecuniaria per il titolare dell’esercizio
commerciale che ne consente la partecipazione. Quest’ultimo diventa, quindi,
autorizzato a richiedere l’esibizione di un documento di identità o di riconosci-
mento a chi si appresta a giocare.
(19) Convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
(20) Il divieto di gioco ai minori era già imposto dall’art. 110 TULPS, comma 8, “L’utilizzo degli
apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 (newslot e VLT) è vietato ai minori di anni 18”,
poi abrogato.
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