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IL GIOCO D’AZZARDO
ASPETTI PSICOLOGICI, PSICOPATOLOGICI E LA TUTELA NORMATIVA
l’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli, al fine di disciplinare
l’orario di funzionamento degli apparecchi sulla base della regolamentazione
comunale.
In particolare, per la prevenzione ed il contrasto al gioco patologico, il
Governo si impegnava ad aprire un confronto a livello europeo per favorire una
legislazione comunitaria, a mantenere le puntate contenute escludendo la pos-
sibilità di utilizzare bancomat o qualsiasi altra forma di moneta elettronica, eli-
minando per le VLT la possibilità di inserire banconote di valore superiore a
cento euro.
Si incentivava poi la previsione di nuovi interventi tecnologici per l’autoli-
mitazione, in termini di tempo e di spesa, la presenza di messaggi automatici
durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso, l’abbassamento degli
importi minimi delle giocate, l’introduzione di altri strumenti tecnologici che,
nel rispetto della normativa sulla privacy, potessero monitorare l’andamento di
gioco.
L’intesa in sede di Conferenza Unificata, che purtroppo non è stata ancora
recepita, causa non poche difficoltà all’applicazione concreta di questi intenti.
Sul punto si registrano, in giurisprudenza, due diverse correnti di pensiero:
secondo un primo orientamento, in assenza del decreto di recepimento, l’intesa
sarebbe priva di valore vincolante, da cui consegue l’impossibilità di attuarla
anche solo in parte (TAR Veneto, Sez. Terza, 11 aprile 2018 n. 4, TAR Lazio 18
dicembre 2018, n. 12322). Un secondo orientamento (TAR Lazio n.1460 del
2019) afferma che non si può negare una forza vincolante che discende dalla
concretizzazione di un accordo tra gli enti istituzionali partecipanti, che sono
riusciti a dettare linee di indirizzo uniformi per una futura azione, al fine di crea-
re un quadro regolatorio omogeneo sul territorio nazionale.
Partendo dalle argomentazioni del TAR Lazio, il Ministero dell’Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato, il 6 novembre 2019, la cir-
colare n. 557/PAS/U/015223/12001 che fornisce indicazione alle Autorità di
pubblica sicurezza e afferma che l’intesa raggiunta serve da parametro di riferi-
mento per l’esercizio, da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche
competenze in materia di disciplina di giochi leciti. In conclusione, si può dire
che, in attesa di un recepimento, l’intesa riveste la valenza di una norma di indi-
rizzo per l’azione degli Enti Locali costituendo, al contempo, un parametro di
legittimità dei provvedimenti da essi adottati, dalla quale i Comuni possono
discostarsi, con congrua motivazione, se manifesta l’esistenza di una particolare
situazione, che rende necessario adottare soluzioni diverse dalla disciplina desti-
nata a trovare applicazione sul piano nazionale.
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