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DOTTRINA




                  Infatti, se fino ad ora si era accettata la diffusione e l’aumento del gioco
             legale  con  particolare  riferimento  agli  apparecchi  che  consentono  vincite  in
             denaro e si era cercato di limitare la diffusione del gioco illegale con l’amplia-
             mento dell’offerta di gioco, da questo momento bisognerà cercare di arginare
             l’emergenza sociale del gioco d’azzardo patologico creatasi a causa di questa
             diffusione repentina della possibilità di gioco.
                  La Conferenza si era posta, tra gli obiettivi, una forte riduzione dell’offerta
             attraverso una riduzione dei punti di vendita e l’innalzamento dei loro standard
             qualitativi, che è effettivamente avvenuta negli anni successivi.
                  A livello di Regioni ed Enti Locali questo si concretizza in una riduzione
             dei locali fisici destinati al gioco pubblico che deve rispettare comunque criteri
             particolari al fine di equilibrare, attraverso i piani urbanistici ed i regolamenti
             comunali, la distribuzione dei locali; al fine anche di non creare ampie zone
             dove vi sia un’offerta di gioco concentrata o altre nelle quali questa sia total-
             mente assente.
                  Si riconosce poi agli Enti Locali la facoltà di definire, per le diverse tipo-
             logie di gioco fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana di gioco, di
             concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di agevolare il
             monitoraggio telematico del rispetto di questi limiti.
                  Tra le scelte in via d’attuazione della Conferenza vi era l’intento di inaspri-
             re i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche
             agli organi di Polizia Locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio, l’at-
             tribuzione dei relativi proventi ai comuni e agevolare i controlli amministrativi
             e di polizia sui vari punti di gioco.
                  Per quanto riguarda l’attività di prevenzione, la Polizia Locale può eseguire
             i controlli, nel territorio di competenza, per le sale giochi la cui licenza  è con-
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             cessa  dallo  stesso  comune  dai  quali  dipendono;  possono  procedere  ai  sensi
             dell’art. 13 della l. n. 689 del 1981 per eseguire ispezioni, controlli e verifiche
             allorquando siano previste sanzioni amministrative; inoltre gli appartenenti alla
             Polizia Locale posseggono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
             e, se richiesta al prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza .
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                  Con provvedimento n. 25231 del 31 maggio 2019 e la relativa guida ope-
             rativa è stato disciplinato l’accesso, da parte dei comuni, all’applicativo per il
             monitoraggio  degli  orari  di  funzionamento  degli  apparecchi  VLT,  attraverso

             (24)  Art. 86 TULPS.
             (25)  In particolare, se in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono accedere
                  ai locali, ai sensi dell’art. 16 TULPS, d.m. 7 aprile 2008, n. 104 e art. 38, l. n. 388 del 2000,
                  alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni per il
                  gioco lecito.

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