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IL GIOCO D’AZZARDO
ASPETTI PSICOLOGICI, PSICOPATOLOGICI E LA TUTELA NORMATIVA
Il focus del contrasto torna sul divieto della réclame, vietando ogni pubblici-
tà, anche indiretta, di giochi o scommesse di vincite in denaro nonché del gioco
d’azzardo effettuata su qualunque mezzo di comunicazione e in manifestazioni
sportive, culturali o artistiche. Il divieto include anche le sponsorizzazioni di
eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre
forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visi-
ve e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o pro-
dotti relativi a giochi e scommesse.
I proventi delle sanzioni amministrative che vengono irrogate per le vio-
lazioni di questi divieti sono versati nel fondo per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico. Il d.l. si sofferma, inoltre, sulle formule di avvertimento andando a
disciplinare, in maniera rigorosa, anche la superficie dei tagliandi dei «Gratta e
vinci” che prevede caratteristiche grafiche per le avvertenze relative ai rischi
connessi al gioco. Per impedire ulteriormente l’accesso ai giochi da parte dei
minori si dispone che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento sia consentito
esclusivamente mediante l’utilizzo di tessera sanitaria.
Infine, proposto dall’Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, viene istituito il logo No Slot.
Questo particolare logo può essere rilasciato dal comune ai titolari di pubblici
esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli
apparecchi da intrattenimento.
Per quanto riguarda la tutela del soggetto affetto da patologia, dal 2004,
può essere richiesta l’amministrazione di sostegno , istituto che consente di
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affiancare alla persona un amministratore, il quale impedirà al soggetto di poter
disporre e gestire autonomamente il proprio patrimonio. Il ricorso al giudice
tutelare potrà essere proposto dal soggetto, dal coniuge, dalla persona stabil-
mente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo
grado o dal pubblico ministero. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta,
nominerà, con decreto motivato, l’amministratore di sostegno specificando
quali atti è autorizzato a compiere.
Gli interventi legislativi proposti in questi anni sono stati numerosi così
come le richieste di poter creare un testo unico per una normativa che risulta
essere complessa poiché frammentata, farraginosa e incompleta, a causa dei
diversi vuoti normativi. Sicuramente una generale rivisitazione della materia
semplificherebbe la possibilità di effettuare azioni concrete al contrasto del
gioco d’azzardo patologico, fenomeno che risulta, purtroppo, dilagante, in par-
ticolare tra le fasce deboli del nostro paese.
(28) Legge relativa all’istituzione dell’amministrazione di sostegno (Art. 1, l. 6/2004).
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