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IL GIOCO D’AZZARDO
                        ASPETTI PSICOLOGICI, PSICOPATOLOGICI E LA TUTELA NORMATIVA




                    Il focus del contrasto torna sul divieto della réclame, vietando ogni pubblici-
               tà, anche indiretta, di giochi o scommesse di vincite in denaro nonché del gioco
               d’azzardo effettuata su qualunque mezzo di comunicazione e in manifestazioni
               sportive, culturali o artistiche. Il divieto include anche le sponsorizzazioni di
               eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre
               forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visi-
               ve e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o pro-
               dotti relativi a giochi e scommesse.
                    I proventi delle sanzioni amministrative che vengono irrogate per le vio-
               lazioni di questi divieti sono versati nel fondo per il contrasto al gioco d’azzardo
               patologico. Il d.l. si sofferma, inoltre, sulle formule di avvertimento andando a
               disciplinare, in maniera rigorosa, anche la superficie dei tagliandi dei «Gratta e
               vinci” che prevede caratteristiche grafiche per le avvertenze relative ai rischi
               connessi al gioco. Per impedire ulteriormente l’accesso ai giochi da parte dei
               minori si dispone che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento sia consentito
               esclusivamente mediante l’utilizzo di tessera sanitaria.
                    Infine, proposto dall’Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco
               d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, viene istituito il logo No Slot.
               Questo particolare logo può essere rilasciato dal comune ai titolari di pubblici
               esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli
               apparecchi da intrattenimento.
                    Per quanto riguarda la tutela del soggetto affetto da patologia, dal 2004,
               può essere richiesta l’amministrazione di sostegno , istituto che consente di
                                                                 (28)
               affiancare alla persona un amministratore, il quale impedirà al soggetto di poter
               disporre e gestire autonomamente il proprio patrimonio. Il ricorso al giudice
               tutelare potrà essere proposto dal soggetto, dal coniuge, dalla persona stabil-
               mente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo
               grado o dal pubblico ministero. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta,
               nominerà,  con  decreto  motivato,  l’amministratore  di  sostegno  specificando
               quali atti è autorizzato a compiere.
                    Gli interventi legislativi proposti in questi anni sono stati numerosi così
               come le richieste di poter creare un testo unico per una normativa che risulta
               essere complessa poiché frammentata, farraginosa e incompleta, a causa dei
               diversi  vuoti  normativi.  Sicuramente  una  generale  rivisitazione  della  materia
               semplificherebbe  la  possibilità  di  effettuare  azioni  concrete  al  contrasto  del
               gioco d’azzardo patologico, fenomeno che risulta, purtroppo, dilagante, in par-
               ticolare tra le fasce deboli del nostro paese.
               (28)  Legge relativa all’istituzione dell’amministrazione di sostegno (Art. 1, l. 6/2004).

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