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IL COINVOLGIMENTO DEI MINORI NELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
L’accertamento della capacità di intendere e di volere
L’art. 98 c.p., come abbiamo già detto, stabilisce che: “è imputabile chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma
non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere”. Capacità ,
(10)
questa, che non è mai “presunta ma che deve essere dimostrata nel caso con-
creto, con ogni mezzo di prova a disposizione del giudice che è tenuto, proce-
dendo ad una valutazione globale della personalità del minore, in funzione
dell’addebito mosso, a indicare i motivi prevalenti che inducono ad affermare o
escludere l’esistenza della capacità” .
(11)
Cosa si intende per valutazione globale della personalità? La giurisprudenza
ha ritenuto a tale riguardo che: “la valutazione del giudice per stabilire la capacità
di intendere e di volere del minore degli anni diciotto deve concernere lo sviluppo
intellettivo, la forza di carattere, la capacità di intendere l’importanza di certi
principi etici e il dominio che su di sé abbia acquistato il soggetto, l’attitudine a
distinguere il bene dal male, l’onesto dal disonesto, il lecito dall’illecito e l’attitu-
dine al volere e cioè a determinarsi nella società ”, e ancora: “l’accertamento
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della capacità di intendere e di volere del minore […] si risolve in un giudizio di
natura psicologica alla cui formazione deve concorrere ogni elemento che possa
risultare utile perché un siffatto giudizio ha tutte le caratteristiche della delicatezza
e della complessità propria delle indagini psicologiche; il giudice deve tener
conto […] di ogni aspetto psichico, morale, fisico, ambientale, familiare o cultu-
rale rapportabile al soggetto; tale indagine non può prescindere dall’esame del
fatto criminoso contestato poiché la natura di esso contribuisce a evidenziare se
in concreto, e cioè in relazione all’azione compiuta e all’evento verificatosi, il
minore avesse o meno la capacità di discernimento e di volizione ”.
(13)
Da quanto detto si desume che gli elementi che il giudice deve prendere
in considerazione sono:
a)le circostanze del caso concreto, che verranno relazionate all’ambiente e
alla personalità psicofisica del minore;
b)la capacità di intendere che si riferisce alla capacità del minore di rendersi
conto del valore sociale dell’atto compiuto;
c) la capacità di volere che consiste nella capacità del minore di decidere in modo
autonomo sottraendosi dalle influenze dell’ambiente e alle sollecitazioni dei compagni;
(10) Va precisato che l’incapacità, indirettamente prevista dall’art. 98 c.p., è una cosa diversa dal-
l’infermità mentale e pertanto un minore può essere considerato incapace di intendere e di
volere anche se non presenta alcuna patologia della sfera intellettiva e volitiva.
(11) Cass., 23 novembre 1979, in Riv. Pen., 1980, pag. 773.
(12) Cass., 15 gennaio 1957, in Giust. Pen., 1957, II, pag. 390.
(13) Cass., 19 novembre 1984, in Riv. Pen., 1985, pag. 1127.
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