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DOTTRINA




                  d)la  maturità  psichica  che  (fondamento  della  capacità  d’intendere  e  di
             volere), deve essere valutata in relazione:
                    allo sviluppo intellettivo del minore;
                    ai possibili turbamenti che caratterizzano il periodo nel quale il minore
             vive (adolescenza);
                    alla capacità di rendersi conto del disvalore morale, sociale, penale della
             sua azione;
                    al suo ambiente, familiare e sociale;
                    allo stadio cui gli è pervenuto, o dovrebbe essere pervenuto, il processo
             di maturazione dei suoi coetanei.
                  Su quest’ultimo punto molti sono i pareri discordanti, in quanto alcuni
             escludono l’imputabilità per quei minori che, al momento e nei confronti del
             reato compiuto, dimostrano un grado di maturazione inferiore a quello proprio
             di un ragazzo di quattordici anni ritenuto “normale”. Altri, invece, ritengono
             che sia imputabile chi possieda caratteristiche intellettive e psicoaffettive tipiche
             di uno sviluppo ormai progredito, facendo coincidere la responsabilità penale
             con l’ingresso della maggiore età. “Altri, infine, affermano che il minore è impu-
             tabile quando ha raggiunto quel livello di capacità di intendere e di volere nor-
             male di un ragazzo medio della sua età ”. A tale riguardo neanche le pronunzie
                                                 (14)
             della Cassazione sono state in grado di indicare il quantum di maturità richiesto
             dalla norma.

             Gli accertamenti sulla personalità
                  Per valutare l’effettiva acquisizione della capacità di intendere e di volere,
             il giudice deve tener conto anche del parametro di cui all’art. 9 c.p.p.m. “accer-
             tamenti sulla personalità del minorenne”:
                  1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condi-
             zioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine
             di  accertarne  l’imputabilità  e  il  grado  di  responsabilità,  valutare  la  rilevanza
             sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli even-
             tuali provvedimenti civili.
                  2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assu-
             mere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e
             sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
                  La norma in questione costituisce l’elemento fondamentale del processo
             minorile ed è indirizzata, non solo all’accertamento della sussistenza della capa-
             cità di intendere e di volere, ma, principalmente ad individuare la risposta più
             (14)  G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, Manuale di diritto minorile, ed. Laterza, Bari, 2000, pag. 277.

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