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IL COINVOLGIMENTO DEI MINORI NELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA




               ampiezza dello scopo perseguito: scopo che per l’art. 416 c.p. è limitato alla
               commissione di delitti, mentre per l’art. 416-bis c.p. oltre alla commissione di
               delitti, ricomprende anche le altre finalità delineate nella norma.
                    Anche la giurisprudenza, concorda sul fatto che gli elementi qualificanti
               del sodalizio criminoso di tipo mafioso attengono essenzialmente al modus ope-
               randi dell’associazione ed alla specificità del bene giuridico leso.
                    Il primo consiste nell’avvalersi della forza intimidatrice, che deriva dalla
               stessa esistenza dell’organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assogget-
               tamento nell’ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà.
                    Il secondo consiste nel fatto che, attraverso lo strumento intimidatorio,
               l’associazione si assicura la possibilità di commettere delitti e/o di acquisire o
               conservare il controllo di attività pubbliche o private (Cass. Pen., sez. Prima, 14
               dicembre 1990).
                    Il terzo è costituito da omertà che significa silenzio, spesso complicità ed
               evidenzia l’indice di credibilità di cui un membro, appartenente all’associazione
               mafiosa, gode nel proprio territorio.
                    Forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà quindi non sono tre para-
               metri distinti ed autonomi, ma un’unica modalità attraverso la quale deve operare
               l’associazione perché risponda alla previsione normativa dettata dall’art. 416-bis.


               Il criterio che distingue la mafia e le mafie dalla criminalità organizzata e questa, a sua volta,
               dalla criminalità comune e dalla microcriminalità
                    È  opportuno  comprendere  perché,  molto  spesso,  il  concetto  di  mafia
               viene sostituito con quello di criminalità organizzata; occorre perciò chiedersi
               quale criterio distingue la mafia o le mafie dalla criminalità organizzata e questa,
               a sua volta, dalla criminalità comune e dalla microcriminalità. Per fare ciò, è
               necessario partire col definire ciascuno di tali termini .
                                                                   (4)
                    La criminalità organizzata è l’insieme di attività criminali compiute da più
               persone che operano attraverso una rete organizzativa articolata e complessa al
               fine di raggiungere un profitto economico oppure di creare consenso su di una
               linea politica collusa alla stessa organizzazione o infine un controllo delle ammi-
               nistrazioni pubbliche o private. La criminalità comune, pur avendo carattere di
               associazione  a  delinquere,  presenta  una  struttura  costante  o  estemporanea,
               come nel caso di una banda che si forma per “fare un colpo” e poi si scioglie,
               anche se probabilmente i suoi elementi si riassociano poi con altri per eseguire
               un altro piano criminale.

               (4)  La definizione di suddetti termini è stata ricavata da “Circolo Società Civile. Mafia/mafie che
                    fare?”, ed. FrancoAngeli, Milano, 1994.

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