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IL BULLISMO. DA UNA FORMA DI DISAGIO A UNA FORMA DI VIOLENZA
potrà trovare, invece, collocazione nel danno biologico o nel danno morale. La
giurisprudenza ha infatti attuato, anche se non sempre in modo apertamente
consapevole, un ampliamento degli originari ambiti concettuali del danno alla
salute e di quello morale.
Si è sottolineato, in particolare, che il danno biologico si dovrebbe valutare
in modo “personalizzato” e quindi liquidato in considerazione di quanto il sog-
getto non potrà più fare. Tuttavia, le valutazioni di quelle che sono le ripercus-
sioni sul modus vivendi di chi ha patito il bullismo non sempre potranno essere
effettuate nell’immediato .
(43)
Si comprende allora come le liquidazioni del danno biologico e del danno
morale soggettivo, effettuate da parte dei giudici di merito, possano non risul-
tare sempre del tutto esaustive producendo un difetto di tutela risarcitoria degli
interessi costituzionalmente garantiti.
Riguardo al discorso sul danno biologico, che non può prescindere dall’ac-
certamento medico legale, questo si configura tutte le volte in cui è riscontrabile
una lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accettabile. Il danno esisten-
ziale che nel caso della vittima di bullismo potrà riportare un impedimento
soprattutto nella propria convivialità sociale deve essere tuttavia valutato caso
per caso e non può essere standardizzato. Il danno esistenziale è legato indisso-
lubilmente alla persona, e quindi non passibile di determinazione secondo il
sistema tabellare, al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico.
7. Conclusioni
Come è emerso da questo brevissimo excursus, il bullismo, di primo acchito,
appare per lo più legato ad una violazione di norme sociali tipica del periodo
preadolescenziale. Tuttavia, questo particolare modello di comportamento
deviante, oggi, sempre più spesso, si sta palesando anche attraverso vere e pro-
prie condotte contra ius.
Il tema del bullismo appare quindi di impellente attualità; contraddistinto
da importanti e numerosi fattori di rischio tra i quali, solo per fare un esempio,
si possono citare le separazioni famigliari, i casi di abbandono, sempre nell’am-
bito della famiglia, ma anche in ambito scolastico, le problematiche legate alla
tossicodipendenza ed altro, ovvero tanti indicatori che giungono a far presup-
porre per il futuro una inclinazione come minimo alla trasgressività, per poi
giungere, nei casi più gravi, ad un’azione criminale.
(43) Cass. Civ., sez. Seconda, 31 maggio 2003, n. 8827, in Foro amm. CDS, 2003, 1542; in Guida al
dir., 2004, 7, 62.
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