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IL BULLISMO. DA UNA FORMA DI DISAGIO A UNA FORMA DI VIOLENZA




               legge 23 giugno 2017, n. 103” con il quale, disegnando un sistema in cui il ricor-
               so alla detenzione costituisce l’extrema ratio, sono state implementate le misure
               alternative, rinominate significativamente “misure penali di comunità ”, la cui
                                                                                  (40)
               applicazione è subordinata alla non sussistenza del pericolo di fuga e di reitera-
               zione della condotta deviante, nonché realizzate dall’elaborazione di un pro-
               gramma di intervento educativo individualizzato.
                    La norma, nel prevedere il coinvolgimento della collettività nell’ottica di
               recupero sopra accennata, definisce il ruolo del nucleo familiare del minore
               nell’esecuzione  penale,  rispondendo  così  all’esigenza  di  un  suo  concreto  e
               responsabile intervento nel progetto educativo e prevedendo che l’esecuzione
               delle misure penali di comunità e della pena detentiva debbano favorire i per-
               corsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato accennati in
               premessa.
                    In particolare, la recente riforma del sistema penale ad opera del decreto
               legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la cosiddetta Riforma Cartabia ha generaliz-
               zato l’istituto della giustizia riparativa, adattandolo sia a esigenze di emenda del
               reo (con particolare riguardo alla vittima del reato) sia a quelle di carattere pro-
               cessuale.
                    Con riguardo al primo aspetto, a titolo meramente esemplificativo, basti
               pensare all’introduzione di una nuova circostanza attenuante comune, all’ar-
               ticolo 62, primo comma, numero 6) c.p. consistente nell’avere partecipato a
               un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un
               esito riparativo; così come, mutatis mutandis, in tema di sospensione condizio-
               nale della pena e di rimessione di querela (artt. 163, ultimo comma e 152 c.p.).
               In questi casi qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’im-
               putato  di  impegni  comportamentali,  la  circostanza,  attenuante  del  reato  o
               estintiva del fatto giuridico, è considerata solo quando gli impegni sono stati
               rispettati.
                    Sul versante processuale, merita per tutti citare la disposizione generale di
               cui al nuovo articolo 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa):
                    1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può dispor-
               re, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’artico-
               lo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 set-
               tembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’av-
               vio di un programma di giustizia riparativa;


               (40)  L’art. 2 individua le misure penali di comunità nell’affidamento in prova al servizio sociale,
                    l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà,
                    l’affidamento in prova.

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