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DOTTRINA




                  2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo
             42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 set-
             tembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore
             speciale.
                  Altresì l’articolo 90-bis.1 c.p.p. secondo cui la vittima del reato di cui all’ar-
             ticolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 set-
             tembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene
             informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un pro-
             gramma di giustizia riparativa.
                  In via di primo approccio alla nuova legislazione e in attesa dell’implemen-
             tazione del Centro per la giustizia riparativa, viene da proiettare i reati di “bul-
             lismo” all’interno del nuovo circuito di avvicinamento fra vittima e reo, poten-
             do la vittima stessa chiedere di svolgere un percorso riparativo in modo da con-
             ciliare esigenze rieducative del reo e soddisfacenti per il soggetto passivo.
                  Quanto  all’accertamento,  in  concreto,  della  responsabilità  del  giovane
             autore di atti di bullismo, si premette che quando il soggetto agente ha rag-
             giunto la maggiore età e non vi sono condizioni che incidono sulla sua capacità
             di intendere e di volere, egli è l’unico responsabile dei fatti commessi e l’unico
             soggetto al quale potranno essere avanzate richieste risarcitorie. Nel caso inve-
             ce di minor età, l’articolo 97 c.p.p. stabilisce una soglia minima di imputabilità,
             individuata negli anni quattordici, al di sotto della quale, senza eccezioni, è pre-
             clusa la prova del raggiungimento della maturità psico-fisica, con immediata
             declaratoria di non imputabilità.
                  Se tale limite assume valore decisivo per determinare l’ingresso del mino-
             re autore del reato nell’area della punibilità, il discorso è differente per chi
             adotta una condotta penalmente rilevante avendo una età compresa tra i quat-
             tordici e i diciotto anni. Nei loro confronti il legislatore ha optato, infatti, per
             un regime differenziale, quale previsione derogatoria rispetto a quanto previ-
             sto nella disciplina ordinaria .
                                        (41)
                  In tali circostanze è sempre necessaria una valutazione in concreto del-
             l’imputabilità o della mancanza di imputabilità, avuto riguardo ai tratti della
             complessiva personalità di un soggetto adolescente, alle sue condizioni e alle
             sue risorse personali, familiari e socio ambientali.

             (41)  L’articolo 194, comma 1, c.p.p. vieta l’audizione di testimoni sulla moralità dell’imputato,
                  salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e
                  alla pericolosità sociale. Articolo 220, comma 2, c.p.p. che non consente la perizia volta a
                  stabilire “l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
                  personalità dell’imputato e in generale le qualità psichiche indipendenti da cause patologi-
                  che”.

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