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DOTTRINA
2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo
42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 set-
tembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore
speciale.
Altresì l’articolo 90-bis.1 c.p.p. secondo cui la vittima del reato di cui all’ar-
ticolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 set-
tembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene
informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un pro-
gramma di giustizia riparativa.
In via di primo approccio alla nuova legislazione e in attesa dell’implemen-
tazione del Centro per la giustizia riparativa, viene da proiettare i reati di “bul-
lismo” all’interno del nuovo circuito di avvicinamento fra vittima e reo, poten-
do la vittima stessa chiedere di svolgere un percorso riparativo in modo da con-
ciliare esigenze rieducative del reo e soddisfacenti per il soggetto passivo.
Quanto all’accertamento, in concreto, della responsabilità del giovane
autore di atti di bullismo, si premette che quando il soggetto agente ha rag-
giunto la maggiore età e non vi sono condizioni che incidono sulla sua capacità
di intendere e di volere, egli è l’unico responsabile dei fatti commessi e l’unico
soggetto al quale potranno essere avanzate richieste risarcitorie. Nel caso inve-
ce di minor età, l’articolo 97 c.p.p. stabilisce una soglia minima di imputabilità,
individuata negli anni quattordici, al di sotto della quale, senza eccezioni, è pre-
clusa la prova del raggiungimento della maturità psico-fisica, con immediata
declaratoria di non imputabilità.
Se tale limite assume valore decisivo per determinare l’ingresso del mino-
re autore del reato nell’area della punibilità, il discorso è differente per chi
adotta una condotta penalmente rilevante avendo una età compresa tra i quat-
tordici e i diciotto anni. Nei loro confronti il legislatore ha optato, infatti, per
un regime differenziale, quale previsione derogatoria rispetto a quanto previ-
sto nella disciplina ordinaria .
(41)
In tali circostanze è sempre necessaria una valutazione in concreto del-
l’imputabilità o della mancanza di imputabilità, avuto riguardo ai tratti della
complessiva personalità di un soggetto adolescente, alle sue condizioni e alle
sue risorse personali, familiari e socio ambientali.
(41) L’articolo 194, comma 1, c.p.p. vieta l’audizione di testimoni sulla moralità dell’imputato,
salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e
alla pericolosità sociale. Articolo 220, comma 2, c.p.p. che non consente la perizia volta a
stabilire “l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell’imputato e in generale le qualità psichiche indipendenti da cause patologi-
che”.
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