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DOTTRINA




             rieducativa” del giovane autore del reato, è la corretta applicazione della disci-
             plina riguardante la sua responsabilità.
                  Prima di entrare nel vivo delle regole procedurali concernenti l’accerta-
             mento della capacità di intendere e di volere dei minorenni autori di condotte
             riconducibili  al  cosiddetto  “bullismo”,  è  necessario  chiarire  preliminarmente
             che, in un’ottica preventiva e di difesa sociale, tale materia è particolarmente
             delicata soprattutto in quanto si tratti di riti relativi a fattispecie penalmente rile-
             vanti in cui la diade autore-vittima è sovente costituita da minori.
                  Infatti in tali casi giudiziari i soggetti che partecipano, a vario titolo, al pro-
             cedimento penale si trovano dinnanzi a conflitti i cui protagonisti, fanciulli o
             adolescenti nei ruoli di vittima e “carnefice”, devono trovare entrambi risposte
             adeguate  ad  istanze  contrapposte,  rinsaldare  la  fiducia  sociale  minata  -  nella
             genesi e nella dinamica delittuosa - ed essere tutelati da forme di vittimizzazione
             secondaria mediante una esperienza giudiziaria che non incida sui processi evo-
             lutivi della loro personalità.
                  Il primo, il giovane autore di reato, ha diritto ad un percorso qualificato di
             auto responsabilizzazione, che incida sul vissuto criminale, con il quale possa
             comprendere l’effettivo disvalore del proprio comportamento, anche attraverso
             l’identificazione e la validazione dell’esperienza di vittimizzazione, per aprirsi a
             un cambiamento e aderire alle regole sociali del vivere comune.
                  Il secondo, il minore offeso dal reato, deve potersi vedere garantito il dirit-
             to  alla  tutela  dei  propri  bisogni  e  al  riconoscimento  della  propria  identità  e
             dignità di vittima, durante tutto il percorso giudiziario, attraverso una rapida e
             completa riparazione, anche simbolica, che vada al di là di quella materiale rag-
             giunta attraverso il soddisfacimento delle pretese risarcitorie.
                  Come accennato, la giustizia minorile, senza abdicare al compito dell’ac-
             certamento dei fatti, è vocata al soddisfacimento di istanze ultronee volte al
             recupero dell’autore di reato, alla ricostruzione dei legami comunitari lesi dal
             reato, alla riparazione della vittima e alla pacificazione sociale.
                  Tali scopi sono raggiunti attraverso la previsione di opzioni decisorie
             diversificate che, assicurando le esigenze di sicurezza, sono capaci di rispon-
             dere al comportamento deviante con iniziative che mirano all’educazione del
             minore, alla sua responsabilizzazione ed al suo pieno sviluppo psico-fisico,
             preparandolo  alla  vita  libera  attraverso  la  risocializzazione  e  l’inclusione
             sociale.
                  Va in tale direzione il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante
             “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni,
             in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della

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