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DOTTRINA




                  Inoltre, il legislatore ha previsto, all’articolo 2048 c.c., la responsabilità pre-
             sunta dei genitori per culpa in vigilando e in educando per “il fatto illecito dei figli
             minori  non  emancipati  o  delle  persone  soggette  alla  tutela  che  abitano  con
             essi”. Pertanto, se l’autore di atti di bullismo è persona minorenne, sarà a costo-
             ro, e non al “bullo”, che la vittima dovrà indirizzare le proprie richieste risarci-
             torie.
                  Tale disposto normativo, disciplinando altresì al comma 2 la responsabilità
             presunta dei precettori per il “danno cagionato dai loro allievi o apprendisti nel
             tempo in cui erano sotto la loro vigilanza”, configura espressamente la respon-
             sabilità degli insegnanti come culpa in vigilando.
                  Ciò  posto,  del  comportamento  illecito  del  figlio  minorenne,  capace  di
             intendere e di volere, potranno essere chiamati a rispondere anche i genitori,
             nell’evenienza  con  responsabilità  concorrente  con  quella  dei  precettori  che
             rispondono dell’illecito commesso dagli allievi limitatamente al periodo in cui
             essi si trovano sotto la loro vigilanza. Si tratta evidentemente di una responsa-
             bilità eventuale e solidale con quella dei minori seppur autonoma in quanto tra-
             dizionalmente fondata sulla colpa in educando e colpa in vigilando.




             6. I danni da bullismo
                  Di fronte ad atti di bullismo realizzati da minorenni, è possibile conside-
             rare la possibilità per la vittima di richiedere il risarcimento dei danni non patri-
             moniali ex articolo 2059 c.c., soccorrendo l’apparato di cui all’articolo 2048 c.c.,
             la cui portata applicativa è stata peraltro nel corso degli anni delimitata dalla
             giurisprudenza, posto che il dettato generico della norma ha rivelato lacune
             e problematiche interpretative anche in relazione al suo rapporto con l’arti-
             colo 2043 c.c.
                  Fra i danni risarcibili distinguiamo così il danno patrimoniale e il danno
             non patrimoniale. Particolarmente rilevante è, dunque, approfondire anche i
             danni d’impronta squisitamente civilistica che, insorti a seguito di bullismo, nor-
             malmente gravano sulla vittima, sui suoi genitori e, in generale sulla famiglia
             della stessa che chiaramente meritano un adeguato ristoro.
                  Ora, pur non escludendo l’ipotesi che si realizzino anche danni patrimo-
             niali, ciò che emerge è la configurazione soprattutto del danno non patrimonia-
             le, nelle vesti di danno morale e di danno esistenziale, non trascurando il danno
             biologico.
                  Il danno morale trova riconoscimento a fronte della contagiosa illiceità
             degli  atti  del  bullismo,  anche  se  isolatamente  configurati.  Il  danno  psichico


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