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IL BULLISMO. DA UNA FORMA DI DISAGIO A UNA FORMA DI VIOLENZA




                    Lo strumento messo a disposizione di coloro che sono chiamati a formu-
               lare il giudizio circa la capacità di intendere e di volere e il grado di responsabi-
               lità del minore infra-diciottenne è la cosiddetta “indagine personologica”, ex
               articolo 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
                    Tale indagine indirizza l’autorità giudiziaria nel disporre le adeguate misu-
               re penali, quali a titolo di esempio le misure cautelari personali, le misure di
               sicurezza e la concessione del perdono giudiziale, ecc., nonché l’adozione di
               provvedimenti civili temporanei a protezione dello stesso autore di reato.
                    L’acquisizione  delle  informazioni  per  il  giudizio  sulla  personalità  del
               minore è infatti prerogativa sia del pubblico ministero in sede di indagini pre-
               liminari, sia del giudice in ogni grado del procedimento. Nell’iter processuale
               minorile tali dati costituiscono elementi fondamentali non solo perché su di
               essi l’autorità giudiziaria basa le proprie determinazioni, tra cui ad esempio
               quelle  relative  alla  definizione  anticipata  dal  processo,  all’ammissione  ai  riti
               speciali e all’applicazione delle misure di sicurezza ma anche in quanto sono
               funzionali al progetto educativo che verrà necessariamente strutturato proprio
               in base alle specificità e alle esigenze del singolo emerse altresì nell’indagine
               personologica.
                    Più nello specifico, al minore avente un’età compresa tra i quattordici e i
               diciotto anni, l’incapacità di intendere e di volere può essere riconosciuta in
               presenza di gravi ritardi nello sviluppo naturale della sua maturazione. In tal
               caso, è applicato l’articolo 98 c.p. e, solo qualora alla base di tale condizione vi
               sia una patologia mentale, in luogo della predetta disposizione normativa che
               disciplina  l’incapacità  da  immaturità,  interviene  l’articolo  88  del  medesimo
               codice penale, relativo al vizio totale di mente. Ove, invece, l’infermità sia tale
               da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, senza escluderla,
               e riguardi un minore ultraquattordicenne, in condizione di normale sviluppo
               psicologico, si concretizza un giudizio di “maturità” ai sensi del citato articolo
               98 c.p. e di parziale infermità ai sensi dell’articolo 89 c.p., configurando un
               concorso fra due attenuanti di applicazione obbligatoria .
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                    Qualora il minore ponga in essere un atto illecito dannoso risponderà
               personalmente ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e starà in giudizio nella persona
               del proprio rappresentante legale, salvo il caso in cui si tratti di un incapace
               naturale, a cui conseguirà l’applicazione dell’articolo 2047 del medesimo codi-
               ce civile, il quale dispone che “in caso di danno cagionato da persona incapace
               di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto, da chi è tenuto alla sorve-
               glianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
               (42)  COLOMBO C., Il minore. Autore e vittima del reato, Pavia, 2007.

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