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IL BULLISMO. DA UNA FORMA DI DISAGIO A UNA FORMA DI VIOLENZA
Lo strumento messo a disposizione di coloro che sono chiamati a formu-
lare il giudizio circa la capacità di intendere e di volere e il grado di responsabi-
lità del minore infra-diciottenne è la cosiddetta “indagine personologica”, ex
articolo 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Tale indagine indirizza l’autorità giudiziaria nel disporre le adeguate misu-
re penali, quali a titolo di esempio le misure cautelari personali, le misure di
sicurezza e la concessione del perdono giudiziale, ecc., nonché l’adozione di
provvedimenti civili temporanei a protezione dello stesso autore di reato.
L’acquisizione delle informazioni per il giudizio sulla personalità del
minore è infatti prerogativa sia del pubblico ministero in sede di indagini pre-
liminari, sia del giudice in ogni grado del procedimento. Nell’iter processuale
minorile tali dati costituiscono elementi fondamentali non solo perché su di
essi l’autorità giudiziaria basa le proprie determinazioni, tra cui ad esempio
quelle relative alla definizione anticipata dal processo, all’ammissione ai riti
speciali e all’applicazione delle misure di sicurezza ma anche in quanto sono
funzionali al progetto educativo che verrà necessariamente strutturato proprio
in base alle specificità e alle esigenze del singolo emerse altresì nell’indagine
personologica.
Più nello specifico, al minore avente un’età compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, l’incapacità di intendere e di volere può essere riconosciuta in
presenza di gravi ritardi nello sviluppo naturale della sua maturazione. In tal
caso, è applicato l’articolo 98 c.p. e, solo qualora alla base di tale condizione vi
sia una patologia mentale, in luogo della predetta disposizione normativa che
disciplina l’incapacità da immaturità, interviene l’articolo 88 del medesimo
codice penale, relativo al vizio totale di mente. Ove, invece, l’infermità sia tale
da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, senza escluderla,
e riguardi un minore ultraquattordicenne, in condizione di normale sviluppo
psicologico, si concretizza un giudizio di “maturità” ai sensi del citato articolo
98 c.p. e di parziale infermità ai sensi dell’articolo 89 c.p., configurando un
concorso fra due attenuanti di applicazione obbligatoria .
(42)
Qualora il minore ponga in essere un atto illecito dannoso risponderà
personalmente ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e starà in giudizio nella persona
del proprio rappresentante legale, salvo il caso in cui si tratti di un incapace
naturale, a cui conseguirà l’applicazione dell’articolo 2047 del medesimo codi-
ce civile, il quale dispone che “in caso di danno cagionato da persona incapace
di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto, da chi è tenuto alla sorve-
glianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
(42) COLOMBO C., Il minore. Autore e vittima del reato, Pavia, 2007.
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