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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. Criminalità organizzata. - 2. I soggetti sociali che, attraverso il loro ruolo, pos-
sono contribuire, in parte, al dilagare del fenomeno della partecipazione dei minori
alle attività di strutture organizzate dal crimine. - 3. Cosa fare. - 4. Conclusioni.
1. Criminalità organizzata
“La criminalità organizzata […] può essere considerata come un grande
contenitore teorico-pratico, all’interno del quale si intersecano interessi econo-
mici, finanziari, politici, tutti naturalmente realizzati distorcendo o violando le
leggi dello Stato. Queste associazioni criminali si configurano come strutture di
potere con propri codici culturali, che entrano in relazione con tutte le artico-
lazioni del sistema legale, inquinando e compromettendo così la democrazia” .
(2)
In una parola le associazioni di tipo mafioso non sono altro che l’antistato
ovvero il contro-potere criminale contrapposto al potere statale.
In ambito giuridico l’art. 416-bis, inserito dall’art. 1 della Legge 646/82,
introduce nel codice penale una nuova figura di reato consistente nell’apparte-
nenza ad una associazione di stampo mafioso, così descritta al terzo comma:
“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assog-
gettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in
modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività econo-
miche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realiz-
zare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri…”.
La definizione di “associazione di tipo mafioso” risulta ampia e completa,
riuscendo a cogliere il fenomeno mafioso, non solo in senso descrittivo, ma
anche attraverso il metodo con cui la mafia opera: da un lato la forza di intimi-
dazione data dall’esistenza di un vincolo associativo, dall’altro la condizione di
assoggettamento e di omertà che dal vincolo stesso deriva: “il fenomeno viene,
inoltre, visto sotto il profilo dei fini perseguiti: La commissione di delitti;
L’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, operata
attraverso il condizionamento di atti amministrativi; La realizzazione di profitti
o vantaggi ingiusti ”.
(3)
Il delitto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso viene, dunque,
a caratterizzarsi come una forma speciale dell’associazione per delinquere.
Strutturalmente le due figure di reato sono identiche, in quanto si perfezionano
con la costituzione dell’associazione, ma si contraddistinguono per la maggiore
(2) M. CAVALLO, Ragazzi di strada, ed. Paravia, Torino, 1999, pag. 64.
(3) G. TURONE, Le associazioni di tipo mafioso, ed. Giuffrè, Varese, 1984, pag. 4.
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