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DOTTRINA




             SOMMARIO: 1. Criminalità organizzata. - 2. I soggetti sociali che, attraverso il loro ruolo, pos-
                       sono contribuire, in parte, al dilagare del fenomeno della partecipazione dei minori
                       alle attività di strutture organizzate dal crimine. - 3. Cosa fare. - 4. Conclusioni.




             1. Criminalità organizzata
                  “La criminalità organizzata […] può essere considerata come un grande
             contenitore teorico-pratico, all’interno del quale si intersecano interessi econo-
             mici, finanziari, politici, tutti naturalmente realizzati distorcendo o violando le
             leggi dello Stato. Queste associazioni criminali si configurano come strutture di
             potere con propri codici culturali, che entrano in relazione con tutte le artico-
             lazioni del sistema legale, inquinando e compromettendo così la democrazia” .
                                                                                       (2)
             In  una  parola  le  associazioni  di  tipo  mafioso  non  sono  altro  che  l’antistato
             ovvero il contro-potere criminale contrapposto al potere statale.
                  In ambito giuridico l’art. 416-bis, inserito dall’art. 1 della Legge 646/82,
             introduce nel codice penale una nuova figura di reato consistente nell’apparte-
             nenza ad una associazione di stampo mafioso, così descritta al terzo comma:
             “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
             della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assog-
             gettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in
             modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività econo-
             miche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realiz-
             zare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri…”.
                  La definizione di “associazione di tipo mafioso” risulta ampia e completa,
             riuscendo a cogliere il fenomeno mafioso, non solo in senso descrittivo, ma
             anche attraverso il metodo con cui la mafia opera: da un lato la forza di intimi-
             dazione data dall’esistenza di un vincolo associativo, dall’altro la condizione di
             assoggettamento e di omertà che dal vincolo stesso deriva: “il fenomeno viene,
             inoltre,  visto  sotto  il  profilo  dei  fini  perseguiti:  La  commissione  di  delitti;
             L’acquisizione  della  gestione  o  del  controllo  di  attività  economiche,  operata
             attraverso il condizionamento di atti amministrativi; La realizzazione di profitti
             o vantaggi ingiusti ”.
                              (3)
                  Il delitto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso viene, dunque,
             a  caratterizzarsi  come  una  forma  speciale  dell’associazione  per  delinquere.
             Strutturalmente le due figure di reato sono identiche, in quanto si perfezionano
             con la costituzione dell’associazione, ma si contraddistinguono per la maggiore


             (2)  M. CAVALLO, Ragazzi di strada, ed. Paravia, Torino, 1999, pag. 64.
             (3)  G. TURONE, Le associazioni di tipo mafioso, ed. Giuffrè, Varese, 1984, pag. 4.

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