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DOTTRINA




             Però anche quest’ultimo pone dei problemi:
                    in primo luogo se si considera tale imputazione come parametro stati-
             stico del coinvolgimento dei minori in attività di stampo mafioso, numerica-
             mente il dato si presenta poco consistente;
                    in secondo luogo, da parte dei Giudici nascono difficoltà quando devono
             contestare tale tipo di imputazione ad un minorenne.
             L’imputabilità
                  Uno dei motivi che spinge le associazioni mafiose ad arruolare minori è
             la non imputabilità. “L’imputabilità è la capacità di essere assoggettati ad una
             sanzione penale ”, e tale disciplina è regolata da norme generali e norme spe-
                            (9)
             ciali.
                  L’art. 85 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto previ-
             sto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era impu-
             tabile” e specifica che “è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.
             In riferimento a quest’ultimo punto l’assenza dell’una o dell’altra consente al
             soggetto di rimanere esente da pena.
                  L’art. 88 c.p. esclude l’imputabilità per chi nel momento del fatto era,
             per infermità, in tale stato si mente da escludere la capacità di intendere e di
             volere.
                  L’art. 97 c.p. recita: “non è imputabile chi, nel momento in cui ha com-
             messo il fatto, non aveva compiuti i quattordici anni”.
                  L’art. 98 c.p.: “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
             aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di
             intendere e volere, ma la pena è diminuita”.
                  Sulla base di tali disposizioni, il codice penale pone una triplice distinzione
             in base all’età:
                  a)per il minore di anni quattordici esiste una presunzione assoluta di inca-
             pacità di immaturità e pertanto esso non è imputabile;
                  b)per i maggiori di anni diciotto esiste una presunzione di capacità esclusa
             solo nel caso in cui si dimostri che l’incapacità sia legata a cause patologiche
             (infermità mentale) o parafisiologiche (sordomutismo);
                  c)per i minori tra i quattordici e i diciotto anni vi è una presunzione di non
             capacità, dovendo il giudice accertare, caso per caso, la capacità di intendere e
             di volere al momento del commesso reato;
                  d)per stabilire, quindi, se un minore tra quattordici ed i diciotto anni può
             essere soggetto a sanzione penale il giudice deve accertare; l’età, la capacità di
             intendere e di volere e svolgere accertamenti sulla personalità.
             (9)  R. RICCIOTTI, La giustizia penale minorile, ed. CEDAM, Padova, 2001, pag. 21.

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