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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
(fenomeno della creeping jurisdiction ), finiscano per dare carattere territorialistico
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ai propri poteri assimilando di fatto la ZEE alle acque territoriali. Questa è un’im-
portante questione che aveva sollevato, sin dagli anni successivi dell’entrata in
vigore dell’UNCLOS, pareri contrastanti e forti dibattiti in ambito internazionale
proprio per l’enorme portata che potrebbe rivestire l’interpretazione estensiva
della norma in quegli specchi acquei ristretti come nel caso del Mediterraneo. Tali
preoccupazioni sono tutt’oggi lecite poiché, sebbene nessuna disposizione proi-
bisce le manovre militari nelle ZEE straniere o le sottopone a preventiva autoriz-
zazione dello stato costiero, paesi come l’Iran o il Pakistan avevano avanzato pre-
tesa contraria sulla questione in passato. In merito a tale problematica, la posizione
dell’Italia di contrarietà a tale illegittimo regime di limitazioni al transito delle
Forze navali operanti nelle ZEE è stata espressa il 13 gennaio 1995, in occasione
del deposito dell’atto di ratifica della Convenzione del Diritto del Mare del 1982.
b. Status quo delle controversie: lawfare e nuovi confini marittimi
Dalla disamina summenzionata appare evidente come la questione della
rivendicazione legale “dell’alto mare” da parte degli stati rivieraschi mediterra-
nei, stia denotando veri e propri profili di lawfare sotto la spinta della territoria-
lizzazione di specchi acquei internazionali, soprattutto per le conseguenze deri-
vanti dai contesti geostrategici in divenire e della posta in gioco. Per avere una
visione d’insieme della portata delle questioni de quo si rimanda alla Figura 2,
enucleando di seguito gli aspetti salienti:
Il memorandum Turchia-Libia. Nel 2019 il governo di Tripoli, guidato da
Fayez Al Sarraj sempre più assediato dalle truppe del generale Khalifa Haftar, ha
trovato sostegno nella Turchia del presidente Erdogan. Il 27 novembre dello
stesso anno, Ankara e Tripoli firmavano un memorandum d’intesa in grado di
abbracciare più ambiti della nuova cooperazione tra i due Paesi con aiuti finan-
ziari e militari, compreso l’invio di uomini, a favore delle milizie vicine ad Al
Sarraj. Ciò che però si è rivelato maggiormente significativo in suddetta intesa a
livello internazionale è la parte riguardante i nuovi confini marittimi: le ZEE di
Libia e Turchia diventavano confinanti, permettendo ad Ankara di estendere la
zona di propria competenza nel Mediterraneo orientale. Creando un vero e pro-
prio corridoio turco-libico, Erdogan ha conseguito un doppio obiettivo: arrivare
fino in prossimità del Magreb e creare un solco tra le zone Elleniche e Cipriote;
(8) Ibidem. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 definisce la ZEE
degli stati sovrani costieri come una estensione di una zona di risorse; ma sempre più stati
costieri stanno cercando di imporre limitazioni alle attività che hanno poca o nessuna con-
nessione con risorse viventi o non viventi - un fenomeno chiamato Creeping Jurisdiction.
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