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LAWFARE
I mutamenti hanno seguito ritmi improvvisi e veloci spinti da politiche
“espansionistiche” che hanno portato i vari Paesi affacciati sul Mare Nostrum a
rimodulare i propri confini marittimi ove però, stati come l’Italia, hanno tardato
ad interpretare i segnali che derivavano da tali spinte unilaterali.
Il Mediterraneo era un mare, fino a pochi anni fa, dove solo pochi governi
avevano regolato le proprie ZEE cioè quello spazio del mare adiacente alle
acque territoriali di uno Stato costiero in cui lo stesso può esercitare - fino ad
un massimo di duecento miglia nautiche - diritti sovrani sia per quanto riguarda
lo sfruttamento e la gestione delle risorse naturali, sia per quanto concerne
l’esercizio della giurisdizione in materia di installazione e uso di strutture artifi-
ciali o fisse, pesca, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell’ambiente
marino. Le ZEE sono istituti giuridici in seno al diritto del mare previsti e nor-
mati dalla convenzione internazionale UNCLOS di Montego Bay del 1982
(United Nations Convention on the Law of the Sea - conosciuta anche come
Convenzione sul Diritto del Mare). A similitudine di quanto previsto per la
Zona Contigua - che, ove esistente, è compresa al suo interno la ZEE, per
(5)
poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata nei confronti della
Comunità Internazionale (a differenza della Piattaforma Continentale che,
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costituendo “il naturale prolungamento sommerso della terraferma”, appartiene
ab initio ad uno Stato e non deve essere né proclamata né occupata).
Autorevoli esperti del settore sostengono che “Al di fuori delle prerogative
esplicitamente previste e regolate dalla UNCLOS, lo Stato costiero non ha invece
il diritto di sottoporre a vincoli, all’interno della propria ZEE, né il traffico
marittimo internazionale, né il sorvolo, né «altri usi legittimi del mare come
quelli correlati con le operazioni delle navi o la posa di cavi e condotte sotto-
marine» (UNCLOS 58.1)” .
(7)
Sebbene gli articoli in Convenzione non contengano norme che legittimano
l’adozione di misure volte a limitare l’uso delle acque della ZEE da parte di
unità militari di Stati terzi, da più parti è stato avanzato il dubbio che gli Stati
costieri, estendendo in modo penetrante la propria giurisdizione sulla ZEE
(5) Amm. F. CAFFIO, Glossario del Mare: È la zona adiacente alle acque territoriali, in cui uno stato
può esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi di polizia doga-
nale, fiscale, sanitaria o d’immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque territoriali (v.
Ginevra, I, 24, 1; v. UNCLOS 33.1). L’estensione massima della zona contigua è attualmente
di 12nm dal limite esterno delle acque territoriali (24nm dalle linee di base) (UNCLOS 33.2).
(6) Ibidem: Il termine indica il fondo e il sottofondo delle zone marine costiere che si estendono,
al di fuori delle acque territoriali, sino all’isobata dei duecento metri o, al di là di questo limite,
sino al punto in cui, in relazione allo sviluppo della tecnologia estrattiva, è possibile lo sfrut-
tamento di zone situate a profondità maggiori (Ginevra, IV, 1).
(7) Amm. F. CAFFIO, Glossario di Diritto del Mare, Italia, II ed., 2001.
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