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LAWFARE




                    I mutamenti hanno seguito ritmi improvvisi e veloci spinti da politiche
               “espansionistiche” che hanno portato i vari Paesi affacciati sul Mare Nostrum a
               rimodulare i propri confini marittimi ove però, stati come l’Italia, hanno tardato
               ad interpretare i segnali che derivavano da tali spinte unilaterali.
                    Il Mediterraneo era un mare, fino a pochi anni fa, dove solo pochi governi
               avevano regolato le proprie ZEE cioè quello spazio del mare adiacente alle
               acque territoriali di uno Stato costiero in cui lo stesso può esercitare - fino ad
               un massimo di duecento miglia nautiche - diritti sovrani sia per quanto riguarda
               lo  sfruttamento  e  la  gestione  delle  risorse  naturali,  sia  per  quanto  concerne
               l’esercizio della giurisdizione in materia di installazione e uso di strutture artifi-
               ciali o fisse, pesca, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell’ambiente
               marino. Le ZEE sono istituti giuridici in seno al diritto del mare previsti e nor-
               mati  dalla  convenzione  internazionale  UNCLOS  di  Montego  Bay  del  1982
               (United  Nations  Convention  on  the  Law  of   the  Sea  -  conosciuta  anche  come
               Convenzione sul Diritto del Mare). A similitudine di quanto previsto per la
               Zona Contigua  - che, ove esistente, è compresa al suo interno la ZEE, per
                              (5)
               poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata nei confronti della
               Comunità  Internazionale  (a  differenza  della  Piattaforma  Continentale   che,
                                                                                     (6)
               costituendo “il naturale prolungamento sommerso della terraferma”, appartiene
               ab initio ad uno Stato e non deve essere né proclamata né occupata).
                    Autorevoli esperti del settore sostengono che “Al di fuori delle prerogative
               esplicitamente previste e regolate dalla UNCLOS, lo Stato costiero non ha invece
               il diritto di sottoporre a vincoli, all’interno della propria ZEE, né il traffico
               marittimo internazionale, né il sorvolo, né «altri usi legittimi del mare come
               quelli correlati con le operazioni delle navi o la posa di cavi e condotte sotto-
               marine» (UNCLOS 58.1)” .
                                         (7)
                    Sebbene gli articoli in Convenzione non contengano norme che legittimano
               l’adozione di misure volte a limitare l’uso delle acque della ZEE da parte di
               unità militari di Stati terzi, da più parti è stato avanzato il dubbio che gli Stati
               costieri,  estendendo  in  modo  penetrante  la  propria  giurisdizione  sulla  ZEE


               (5)  Amm. F. CAFFIO, Glossario del Mare: È la zona adiacente alle acque territoriali, in cui uno stato
                    può esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi di polizia doga-
                    nale, fiscale, sanitaria o d’immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque territoriali (v.
                    Ginevra, I, 24, 1; v. UNCLOS 33.1). L’estensione massima della zona contigua è attualmente
                    di 12nm dal limite esterno delle acque territoriali (24nm dalle linee di base) (UNCLOS 33.2).
               (6)  Ibidem: Il termine indica il fondo e il sottofondo delle zone marine costiere che si estendono,
                    al di fuori delle acque territoriali, sino all’isobata dei duecento metri o, al di là di questo limite,
                    sino al punto in cui, in relazione allo sviluppo della tecnologia estrattiva, è possibile lo sfrut-
                    tamento di zone situate a profondità maggiori (Ginevra, IV, 1).
               (7)  Amm. F. CAFFIO, Glossario di Diritto del Mare, Italia, II ed., 2001.

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