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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS




                    Al riguardo, nel cons. n. 39 viene spiegato come in capo alle autorità sus-
               sista «il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al
               rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali». Pertanto, in
               attesa della fissazione delle modalità applicative, va per ora sottolineata l’im-
               portanza della nuova procedura, soprattutto per quel che attiene all’accresci-
               mento della «trasparenza nella filiera» e agli innegabili benefici per i consuma-
               tori  in  ordine  alla  conoscenza  della  classificazione  degli  operatori.  D’altro
               canto, la procedura potrebbe portare vantaggi (anche in termini di immagine)
               agli stessi operatori del settore nei casi di virtuoso posizionamento nell’elenco
               del rating, costituendo di fatto un fruttuoso indicatore di legalità per le imprese
               del settore .
                          (22)


               5. Sull’adattamento della disciplina nazionale. Le autorità competenti
                    Con una serie di decreti legislativi del febbraio 2021 l’Italia ha iniziato
               il percorso di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
               Reg. UE 2017/625.
                    Il D.lgs. n. 23/2021, invero, riguarda la materia dei controlli ufficiali su
               animali e merci provenienti da altri Stati membri dell’Unione e l’area delle
               connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
               del Ministero della Salute. Il D.lgs. n. 24/2021 concerne, invece,  le attività di
               vigilanza sanitaria su animali e merci entranti nell’UE e l’istituzione dei posti
               di controllo frontalieri a cura del Ministero della Salute. In proposito, appare
               di rilievo quanto previsto nell’art. 2, laddove viene specificato che - per cia-
               scuna partita di animali o di merci - l’operatore, prima dell’arrivo fisico della
               stessa presso il posto di controllo frontaliero, dovrà compiere una notifica
               preventiva (con tutte le necessarie informazioni circa l’immediata identifica-
               zione della partita e della sua destinazione), compilando e inserendo nel siste-
               ma  informativo  (TRACES)  la  parte  pertinente  del  documento  sanitario
               comune di entrata (DSCE), nel solco di quanto stabilito dagli artt. 56, 57 e 58
               del Reg. UE 2017/625.
                    Il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, inoltre, interessa forme e modalità interne
               relative al finanziamento dei controlli e delle altre attività ufficiali, ed è preceduto
               da un altro rilevante atto normativo: il D.lgs. n. 27/2021. Con tale decreto il
               legislatore  interno  ha  inteso  apportare  sostanziali  cambiamenti  all’impianto
               normativo previgente, incidendo in maniera profonda sulla definizione delle

               (22)  Sulla materia, si veda V. PAGANIZZA, I controlli ufficiali e il reg. (UE) 2017/625, in AA.VV.,
                    Compendio di diritto alimentare, ed. X, Milano, 2022, pag. 345.

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