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OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS
Al riguardo, nel cons. n. 39 viene spiegato come in capo alle autorità sus-
sista «il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al
rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali». Pertanto, in
attesa della fissazione delle modalità applicative, va per ora sottolineata l’im-
portanza della nuova procedura, soprattutto per quel che attiene all’accresci-
mento della «trasparenza nella filiera» e agli innegabili benefici per i consuma-
tori in ordine alla conoscenza della classificazione degli operatori. D’altro
canto, la procedura potrebbe portare vantaggi (anche in termini di immagine)
agli stessi operatori del settore nei casi di virtuoso posizionamento nell’elenco
del rating, costituendo di fatto un fruttuoso indicatore di legalità per le imprese
del settore .
(22)
5. Sull’adattamento della disciplina nazionale. Le autorità competenti
Con una serie di decreti legislativi del febbraio 2021 l’Italia ha iniziato
il percorso di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Reg. UE 2017/625.
Il D.lgs. n. 23/2021, invero, riguarda la materia dei controlli ufficiali su
animali e merci provenienti da altri Stati membri dell’Unione e l’area delle
connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
del Ministero della Salute. Il D.lgs. n. 24/2021 concerne, invece, le attività di
vigilanza sanitaria su animali e merci entranti nell’UE e l’istituzione dei posti
di controllo frontalieri a cura del Ministero della Salute. In proposito, appare
di rilievo quanto previsto nell’art. 2, laddove viene specificato che - per cia-
scuna partita di animali o di merci - l’operatore, prima dell’arrivo fisico della
stessa presso il posto di controllo frontaliero, dovrà compiere una notifica
preventiva (con tutte le necessarie informazioni circa l’immediata identifica-
zione della partita e della sua destinazione), compilando e inserendo nel siste-
ma informativo (TRACES) la parte pertinente del documento sanitario
comune di entrata (DSCE), nel solco di quanto stabilito dagli artt. 56, 57 e 58
del Reg. UE 2017/625.
Il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, inoltre, interessa forme e modalità interne
relative al finanziamento dei controlli e delle altre attività ufficiali, ed è preceduto
da un altro rilevante atto normativo: il D.lgs. n. 27/2021. Con tale decreto il
legislatore interno ha inteso apportare sostanziali cambiamenti all’impianto
normativo previgente, incidendo in maniera profonda sulla definizione delle
(22) Sulla materia, si veda V. PAGANIZZA, I controlli ufficiali e il reg. (UE) 2017/625, in AA.VV.,
Compendio di diritto alimentare, ed. X, Milano, 2022, pag. 345.
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