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AGRO ECO AMBIENTE
In tal senso, s’è reso necessario consolidare gli obblighi di cooperazione
da parte degli operatori del settore, i quali - come si coglie nel cons. n. 42 del
provvedimento - «dovrebbero collaborare pienamente con le autorità compe-
tenti, gli organismi delegati o le persone fisiche cui sono stati delegati taluni
compiti, al fine di garantire il buon svolgimento dei controlli ufficiali e consen-
tire alle autorità competenti di svolgere le altre attività ufficiali. Gli operatori
responsabili di una partita che entra nell’Unione dovrebbero fornire tutte le
informazioni disponibili relative a detta partita. Tutti gli operatori dovrebbero
fornire alle autorità competenti almeno le informazioni necessarie per identifi-
carli, per identificare le loro attività e gli operatori che riforniscono e da cui
sono riforniti».
Con riferimento agli «obblighi degli operatori», tuttavia, andrebbe opera-
to un accostamento tra l’art. 15 del provvedimento europeo e l’art. 6 del
(18)
D.lgs. n. 27/2021 (sul generale adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Reg. UE 2017/625). Infatti, dal combinato disposto delle due
norme emerge che lo svolgimento di controlli e altre attività ufficiali, compresa
le fasi di certificazione, gli interessati dovranno assicurare alle autorità la possi-
bilità di accedere ad attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il
loro controllo e relative adiacenze. Inoltre, dovranno consentire l’accesso ai
sistemi informatici di trattamento delle informazioni, ad animali e merci, ai
documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
(18) «1. Entro i limiti di quanto necessario per l’esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività
ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle
autorità competenti l’accesso:
a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e
relative adiacenze;
b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e
collaborano con il personale delle autorità competenti e delle autorità di controllo per il set-
tore biologico nell’adempimento dei suoi compiti.
3. Oltre agli obblighi di cui ai par., 1 e 2, l’operatore responsabile di una partita che entra
nell’Unione rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le
informazioni riguardanti animali e merci.
5. Ai fini dell’art. 10, par. 2, e fatto salvo l’art. 10, par. 3, gli operatori forniscono alle autorità
competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati:
a) nome e forma giuridica;
b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunica-
zione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.
6. Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fito-
sanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati dele-
gati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività».
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