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AGRO ECO AMBIENTE




                  In tal senso, s’è reso necessario consolidare gli obblighi di cooperazione
             da parte degli operatori del settore, i quali - come si coglie nel cons. n. 42 del
             provvedimento - «dovrebbero collaborare pienamente con le autorità compe-
             tenti, gli organismi delegati o le persone fisiche cui sono stati delegati taluni
             compiti, al fine di garantire il buon svolgimento dei controlli ufficiali e consen-
             tire alle autorità competenti di svolgere le altre attività ufficiali. Gli operatori
             responsabili di una partita che entra nell’Unione dovrebbero fornire tutte le
             informazioni disponibili relative a detta partita. Tutti gli operatori dovrebbero
             fornire alle autorità competenti almeno le informazioni necessarie per identifi-
             carli, per identificare le loro attività e gli operatori che riforniscono e da cui
             sono riforniti».
                  Con riferimento agli «obblighi degli operatori», tuttavia, andrebbe opera-
             to un accostamento tra l’art. 15 del provvedimento europeo  e l’art. 6 del
                                                                         (18)
             D.lgs.  n.  27/2021  (sul  generale  adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
             disposizioni del Reg. UE 2017/625). Infatti, dal combinato disposto delle due
             norme emerge che lo svolgimento di controlli e altre attività ufficiali, compresa
             le fasi di certificazione, gli interessati dovranno assicurare alle autorità la possi-
             bilità di accedere ad attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il
             loro  controllo  e  relative  adiacenze.  Inoltre,  dovranno  consentire  l’accesso  ai
             sistemi  informatici  di  trattamento  delle  informazioni,  ad  animali  e  merci,  ai
             documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.


             (18)  «1. Entro i limiti di quanto necessario per l’esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività
                  ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle
                  autorità competenti l’accesso:
                  a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e
                  relative adiacenze;
                  b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
                  c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
                  d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
                  2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e
                  collaborano con il personale delle autorità competenti e delle autorità di controllo per il set-
                  tore biologico nell’adempimento dei suoi compiti.
                  3. Oltre agli obblighi di cui ai par., 1 e 2, l’operatore responsabile di una partita che entra
                  nell’Unione rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le
                  informazioni riguardanti animali e merci.
                  5. Ai fini dell’art. 10, par. 2, e fatto salvo l’art. 10, par. 3, gli operatori forniscono alle autorità
                  competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati:
                  a) nome e forma giuridica;
                  b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunica-
                  zione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.
                  6. Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i
                  controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fito-
                  sanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati dele-
                  gati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività».

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