Page 127 - Rassegna 2022-4
P. 127
OFFICIAL AGRI-FOOD CONTROLS
del Reg. UE 2017/625 in sintonia con principi e regole presenti nella General
Food Law (2002) .
(14)
Per tale via sarebbe forse più agevole per gli organi di controllo ponderare
gli interventi di natura afflittiva secondo criteri di specificità e adeguatezza,
riguardo al caso di specie e ai beni effettivamente posti in pericolo , indivi-
(15)
duandosi la misura più appropriata ed efficace anche in termini cautelari (ad es.
sequestri, azioni interdittive, sospensioni o interruzioni delle attività, ecc.) per
preservare la salute pubblica e proteggere i consumatori da condotte lesive di
loro diritti e interessi, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare.
In sintesi, il costante raffronto con i due basilari provvedimenti sarà utile
per la corretta qualificazione di eventuali illeciti (amministrativi e/o penali),
come previsti dalle disposizioni nazionali e risalenti alle macro-aree dell’igiene
(Regg. nn. 852-853 del 2004 e 2021/382), della corretta informazione del con-
sumatore (Reg. UE n. 1169/2011) delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
(Reg. UE n. 1924/2006), della tutela del made in Italy e dei regimi di qualità (ad
es. Reg. UE 1151/2012) dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (Reg.
CE n. 1935/2004) .
(16)
Sul versante della corretta qualificazione dell’illecito in materia igienico-
sanitaria, e sotto i profili sostanziali e procedurali, degno di attenzione è l’art. 5
del D.lgs. n. 27/2021 intitolato «Non conformità». Al fine di adottare provve-
dimenti proporzionati al «rischio effettivo», infatti, le autorità competenti in
materia sanitaria, avranno il compito di valutare le infrazioni rilevate nel corso
dei controlli e delle altre attività ufficiali in forza dei seguenti parametri.
(14) Si vedano i principi generali della European Food Law, in specie quello contenuto nell’art. 17,
par. 2, del Reg. CE n. 178/2002 e per cui gli Stati membri devono applicare la legislazione ali-
mentare controllando e verificando il rispetto delle pertinenti disposizioni da parte degli ope-
ratori in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine,
dovranno organizzare un adeguato «sistema ufficiale di controllo e altre attività pertinenti alle
esigenze e relative a situazioni ordinarie e straordinarie, non esclusa la comunicazione ai citta-
dini nel caso di problemi di sicurezza o di rischi, le attività di sorveglianza e verifiche».
(15) Dal considerando n. 90 del regolamento in esame emerge che «le infrazioni delle norme con-
tenute nella legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare e nel presente rego-
lamento dovrebbero essere punite con sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e pro-
porzionate in tutta l’Unione, la cui severità tenga conto tra l’altro dei potenziali danni alla
salute umana che possono derivare dalle infrazioni, anche nei casi in cui gli operatori non
cooperino durante un controllo ufficiale e nei casi in cui siano prodotti o utilizzati certificati
o attestati ufficiali falsi o ingannevoli».
(16) In proposito non andrebbe trascurato il cons. n. 11 del Reg. CE n. 178/2002: «Per affrontare
il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è
opportuno assumere una nozione lata di “legislazione alimentare”, che abbracci un’ampia
gamma di disposizioni aventi un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e
dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui
mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria».
125

