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AGRO ECO AMBIENTE
Nell’alveo dei «requisiti di sicurezza», infatti, viene stabilito che «gli ali-
menti a rischio non possono essere immessi sul mercato»; e questo, nei casi in
cui essi siano dannosi per la salute o risultino inadatti al consumo umano .
(11)
(10)
La definizione del rischio sarà considerata, da un lato, in rapporto alle con-
dizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase
della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Dall’altro, con
riguardo alle informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese
quelle riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili sul
modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o
da una categoria di alimenti .
(12)
Sul punto, la normativa europea consegna agli addetti ai controlli ufficiali
compiti di non secondario rilievo, implicanti tra l’altro anche azioni cautelative
mirate alla prevenzione dei rischi e commisurate ai casi di specie. L’art. 14, par. 6),
infatti, prescrive che se un alimento ritenuto a rischio dovesse far parte di una
partita, lotto o consegna di prodotti della stessa classe o descrizione, sarà pre-
sumibile che tutti quelli contenuti nella medesima partita, lotto o consegna
siano da considerarsi egualmente a rischio, e di conseguenza, potranno essere
sottoposti a eventuali vincoli o blocchi (a meno che dovesse dimostrarsi infon-
dato che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio, a seguito di una
valutazione approfondita) .
(13)
Quanto appena rappresentato avvalora l’idea di una lettura del provvedi-
mento del 2017 in un’ottica intertestuale, fondata sull’esame delle disposizioni
(10) Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute sarà necessario considerare:
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine del-
l’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consuma-
tori, nel caso in cui l’alimento sia destinato ad essa.
(11) Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorrerà considerare se
esso sia «inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contamina-
zione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deteriora-
mento o decomposizione».
(12) Sulla specifica materia si veda il Reg. UE n. 1169/2011 relativo alla «fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori». Come si evince dal suo art. 1, il provvedimento stabilisce «le
basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informa-
zioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro
esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del
mercato interno». Esso in modo generale «i principi, i requisiti e le responsabilità che discipli-
nano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli stru-
menti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la forni-
tura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità
sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione».
(13) Sulla libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato europeo e sui requisiti di sicurezza, si
rimanda a F. BRUNO, Il diritto alimentare. Sviluppo sostenibile e tutela della salute, Milano, 2022, pagg. 57-67.
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